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II CASA DI RECLUSIONE DI MILANO BOLLATE – Revoca della sospensione delle trattenute stipendiali e ripristino del pagamento per la fruizione delle stanze inserite nel blocco caserma Agenti

Giugno 19, 2019 Sinappe Comments Off

Egregio sig. Provveditore,
con la presente nota la scrivente O.S., suo malgrado, si vede costretta a rivolgersi alla S.V.I. al fine di ottenere un intervento risolutivo in merito alla questione in oggetto meglio specificata, stante la pervicace volontà della Direzione della II^ Casa di Reclusione di Milano Bollate di applicare i criteri di determinazione delle quote forfettarie degli alloggi collettivi di servizio di cui all’art. 12 comma 3 del D.P.R. 314/2006, in maniera distorta e palesemente penalizzante per il personale di Polizia Penitenziaria che fruisce delle stanze inserite nel blocco Caserma Agenti, contrariamente a quella che, invece, appare essere la corretta interpretazione del P.D.G. n. 1569 datato 11 marzo 2014, partendo dalla considerazione, oggettiva ed incontestabile, che il predetto P.D.G., per il calcolo della quota forfettaria relativa al consumo di energia elettrica e gas, fa riferimento al valore medio dei consumi di un’abitazione pari a 100 mq, di conseguenza, la cifra che ne scaturisce non può assolutamente essere applicata “tout court” quale parametro per determinare la quota forfettaria relativa ad alloggi la cui superficie corrisponde a 17 e 33 mq, quali sono rispettivamente le dimensioni delle stanze ad uso singolo e delle stanze triple della Caserma Agenti della II^ Casa di Reclusione di Milano Bollate, bensì deve necessariamente essere rideterminata in proporzione alle effettive dimensioni degli alloggi di cui trattasi mediante l’applicazione di un semplice procedimento logico-matematico che di seguito si va ad esplicitare.
Giova in premessa evidenziare che la scrivente O.S., prima di rivolgersi alla S.V.I., quale organo superiore e pertanto garante della corretta applicazione delle regole scaturenti da atti normativi e/o amministrativi, aveva già formalmente investito della questione la Direzione della II^ Casa di Reclusione di Milano Bollate, invitandola a leggere con attenzione il P.D.G. n. 1569 datato 11 marzo 2014 e fornendole al contempo elementi oggettivi ed esaustivi per addivenire ad una corretta interpretazione dell’atto in parola, tuttavia, ciononostante, ci è recentemente pervenuta in riscontro una replica a dir poco stringata e superficiale nella quale la stessa Direzione si è limitata esclusivamente a ribadire, con malcelata arroganza e palese ridondanza, i medesimi concetti formalmente contestati nella nota riscontrata, evitando accuratamente di entrare nel merito delle argomentazioni, peraltro dettagliatamente ed esaustivamente motivate, sostenute dalla scrivente O.S. e dimostrando in tal modo una totale mancanza di interesse ad approfondire la tematica de quo, verosimilmente abbinata ad una limitata, seppur stimolata, capacità ermeneutica nonché ad una verosimile difficoltà nella comprensione letterale di quanto esplicitato nel sopraccitato P.D.G. n. 1569 datato 11  marzo 2014, ove, relativamente al calcolo dei consumi di energia elettrica e gas, si fa incontestabile riferimento al valore medio dei consumi di un’abitazione pari a 100 mq, dimensioni che non sono in alcun modo associabili alle stanze inserite nel blocco Caserma Agenti salvo voler negare apertamente l’evidenza della realtà fattuale.
Entrando nel merito della controversia di cui trattasi, appare doveroso sottolineare che il P.D.G. n. 1569 datato 11 marzo 2014, nel determinare i criteri per il calcolo delle quote forfettarie, fa essenzialmente riferimento alle unità abitative ad uso temporaneo di cui all’ art. 12 comma 1 del D.P.R. 314 del 2006 che, incontestabilmente, sono cosa ben diversa dagli alloggi collettivi di servizio menzionati dall’art. 12 comma 3 della medesima norma e tra i quali rientrano le stanze inserite nel blocco Caserma Agenti. A tal proposito corre l’obbligo di evidenziare che, dopo aver delineato i criteri di calcolo della quote forfettarie dovute per le unità
abitative ad uso temporaneo di cui all’ art. 12 comma 1 del D.P.R. 314 del 2006, il predetto P.D.G. n. 1569 datato 11 marzo 2014 precisa che per il calcolo delle quote forfettarie da corrispondersi a carico degli utilizzatori degli alloggi collettivi di servizio di cui all’art. 12 comma 3 del D.P.R. n. 314/2006 debbono applicarsi i medesimi criteri sanciti per le unità abitative ad uso temporaneo di cui all’art. 12 comma 1 del D.P.R. 314 del 2006 ad eccezione del canone di occupazione e della quota di onere accessorio relativo all’uso della mobilia, tralasciando tuttavia di fornire precise indicazioni sull’esatto calcolo della quota relativa al consumo di energia elettrica e gas con particolare riferimento agli
alloggi collettivi di servizio di cui all’art. 12 comma 3 del D.P.R. n. 314/2006,
considerato il fatto evidente che il criterio di calcolo dei pertinenti oneri è parametrato al valore medio dei consumi relativi alla superficie di un’abitazione di dimensioni pari a 100 mq, ragion per cui si rende necessaria ed ineludibile un’attività ermeneutica finalizzata ad una corretta interpretazione del richiamato P.D.G. onde addivenire ad un’altrettanto corretta determinazione delle quote forfettarie da porre a carico dei fruitori degli alloggi collettivi di servizio di cui all’art. 12 comma 3 del D.P.R. 314 del 2006, le quali quote, ovviamente, relativamente ai consumi di energia elettrica e gas, non potranno essere identiche a quelle previste per le unità abitative ad uso temporaneo di cui all’art. 12 comma 1 per il semplice motivo che trattasi in quel caso di veri e propri appartamenti, con più stanze, le cui dimensioni complessive possono raggiungere e superare i 100 mq, mentre nel caso degli alloggi collettivi di servizio di cui all’art. 12 comma 3 si fa riferimento a stanze di piccole dimensioni con annesso bagno cui sono riconducibili gli alloggi inseriti nel blocco Caserma Agenti.
Orbene, dopo aver preso atto del fatto che il sopraccitato P.D.G. n. 1569 del 2014 prevede il pagamento di una quota fissa di euro 15,00 per il consumo dell’acqua e di una quota fissa di euro 0,15 per metro quadrato per lo smaltimento dei rifiuti, l’attenzione va necessariamente focalizzata sul parametro da utilizzare per il calcolo della quota forfettaria relativa ai consumi di energia elettrica e di gas, ciò in quanto non è assolutamente accettabile che, con specifico riferimento ai predetti consumi relativi all’energia elettrica ed al gas, si applichi una quota forfettaria pari a 1,34 euro per metro quadrato in quanto tale quota, come espressamente precisato dal P.D.G. di cui trattasi, fa riferimento al valore medio dei consumi relativi alla superficie di un’abitazione di medie dimensioni pari a 100 mq, ovvero, come logica impone di desumere, trattasi nella fattispecie delle unità abitative ad uso temporaneo di cui all’ art. 12 comma 1 del D.P.R. 314/2006, di conseguenza tale quota, sulla base di incontestabili principi logico-matematici, deve essere necessariamente ricalcolata ed adeguata secondo criteri proporzionali alle effettive dimensioni degli alloggi collettivi di cui all’ art. 12 comma 3 del D.P.R. 314/2006 ed ai conseguenti ridotti consumi che ne scaturiscono. Considerata l’evidenza che la matematica è una scienza esatta con regole predefinite ed incontestabili, a titolo esemplificativo, la scrivente O.S. intende precisare il corretto ammontare delle quote forfettarie che dovrebbero essere corrisposte per la fruizione esclusiva sia delle stanze singole che delle stanze triple inserite nel blocco Caserma Agenti, precisando altresì che per entrambe le tipologie di stanze la quota forfettaria relativa al consumo di energia elettrica e di gas va calcolata tenendo conto che la somma di euro 1,34 per mq prevista nel P.D.G. n. 1569 del 2014 è parametrata al valore medio dei consumi relativi alla superficie di un’abitazione di 100 mq, di conseguenza, partendo da tale riferimento, la predetta somma va necessariamente ridimensionata in proporzione a quelle che sono le effettive dimensioni delle stanze della Caserma Agenti, applicando una semplice formula matematica. Per quanto concerne le stanze singole, le cui dimension i sono stimate essere di circa 17 mq, è necessario dividere la somma di euro 1,34 per 100, ovvero per i metri quadrati ai quali si fa riferimento nel P.D.G. di cui trattasi per stabilire il consumo medio unitario per mq, moltiplicando la  cifra risultante da tale quoziente per 17, ovvero per le dimensioni espresse in mq delle stanze singole (1,34:100 x 17 = 0,2278), ottenendo in tal modo il consumo medio unitario per mq correttamente parametrato ad alloggi collettivi di servizio aventi una superficie di 17 metri quadrati anziché di 100.
La somma di euro 0,2278 così ottenuta va infine moltiplicata per il numero di mq della stanza (0,2278 x 17= 3,8726). Il risultato di tale prodotto costituisce pertanto l’esatto (e corretto) importo della quota forfettaria complessiva da corrispondere per il consumo di acqua e gas relativamente alle stanze singole, al quale importo bisogna poi aggiungere la somma di euro 15 per il consumo forfettario dell’acqua e di euro 02,55 per lo smaltimento dei rifiuti (euro 0,15 x 17 mq = 2,55) per un totale di euro 21,4226 che è la quota forfettaria corretta da applicare per la fruizione delle stanze singole (3,8726 +15 + 2,55 = 21,4226). Per quanto concerne le stanze triple, le cui dimensioni sono stimate essere di circa 33 mq, il procedimento da seguire è il medesimo, pertanto è necessario dividere la somma di euro 1,34 per 100, ovvero per i metri quadrati ai quali si fa riferimento nel richiamato P.D.G. per stabilire il consumo medio unitario per mq, moltiplicando la cifra risultante da tale quoziente per 33,  ovvero per le dimensioni espresse in mq delle stanze triple (1,34:100 x 33 = 0,4422), ottenendo in tal modo il consumo medio unitario per mq correttamente parametrato ad alloggi collettivi di servizio aventi una superficie di 33 metri quadrati anziché di 100. La somma di euro 0,4422
così ottenuta va infine moltiplicata per il numero di mq della stanza (0,4422 x 33= 14,5926). Il risultato di tale prodotto costituisce pertanto l’esatto (e corretto) importo della quota forfettaria complessiva da corrispondere per il consumo di acqua e gas relativamente alle stanze triple, al quale importo bisogna poi aggiungere la somma di euro 15 per il  consumo forfettario dell’acqua e di euro 04,95 per lo smaltimento dei rifiuti (euro 0,15 x 33 mq = 04,95) per un totale di euro 34,5426 che è la quota forfettaria corretta da applicare per la fruizione delle stanze triple (14,5926 + 15 + 4,95 = 34,5426).
Per completezza d’informazione, corre altresì l’obbligo di porre in evidenza che le somme pretese mensilmente dalla Direzione della II^ C.R. Milano – Bollate, ammontano rispettivamente ad euro 42,54 per la fruizione delle stanze singole e ad euro 65,54 per la fruizione delle stanze triple, cifre che, al di là della corretta applicazione dei criteri logico matematici sopra richiamati, sono da considerarsi palesemente esorbitanti e fuori mercato, considerato che fanno riferimento a quote forfettarie relative esclusivamente ai consumi di acqua, energia elettrica, (gas?) e smaltimento dei rifiuti pertinenti ad alloggi di dimensioni ridottissime, ovvero circa 17 mq per quanto concerne le stanze singole e circa 33 mq per quanto concerne le stanze triple. Alla luce di quanto esposto in narrativa ed a tutela dei diritti di tutto il personale di Polizia
Penitenziaria, in attesa che il T.A.R. Lazio si esprima sull’istanza cautelare di sospensiva e successiva revoca della Circolare Dipartimentale in oggetto meglio specificata e degli atti conseguenti, la scrivente O.S. con la presente nota chiede formalmente alla S.V.I. di intercedere presso la Direzione della II^ Casa di Reclusione di Milano Bollate affinché proceda all’immediata rideterminazione delle quote forfettarie poste a carico sia degli occupanti delle stanze singole che degli occupanti delle stanze triple della Caserma Agenti, stabilendo che i relativi importi mensili complessivi ammontino rispettivamente ad euro 21,42 per quanto concerne la fruizione delle stanze singole e ad euro 34,54 per quanto concerne la fruizione delle stanze triple, applicando così correttamente quanto stabilito dal P.D.G. n. 1569 datato 11 marzo 2014, nel pieno rispetto del proporzionale ridimensionamento delle rispettive quote ottenuto con la
semplice applicazione di elementari formule logico-matematiche, considerato che le precedenti quote riferite ai consumi di energia elettrica e di gas sono palesemente sovradimensionate in quanto calcolate facendo riferimento al consumo medio unitario per mq riferito ad appartamenti delle dimensioni di 100 metri quadrati.
Si rappresenta fin d’ora che ogni richiesta di pagamento superiore alle precitate somme verrà considerata indebita ed illegittima e pertanto sarà oggetto di separato ed ulteriore contenzioso finalizzato non solo al recupero delle somme indebitamente percepite,
bensì anche all’accertamento delle eventuali responsabilità delle figure dirigenziali interpellate dalla scrivente O.S. sull’argomentazione de quo, scaturenti dalla loro inerzia e dalla violazione dei principi di correttezza e di buona fede.