Ill.mo Presidente come è noto, l’articolo 29 del DPR 164/2002 – quale meccanismo di garanzia della corretta applicazione degli accordi – prevede la costituzione di una commissione paritetica istituita presso ciascuna delle Amministrazioni interessate. La ratio che ne ha voluto la costituzione è espressa nel testo stesso dell’articolo che le conferisce quel potere di composizione “stragiudiziale” dei conflitti insorti. Veppiù. Il secondo comma fissa in 30 giorni, decorrenti dalla richiesta di attivazione, il tempo per la disamina della questione controversa. È fuor di dubbio che la celerità voluta dalla norma è funzionale e strumentale alla funzione propria della Commissione in argomento, avendo poco senso che l’organo collegiale si esprima in un momento in cui la questione non risulta più essere attuale. Quest’ultimo è lo scenario che interessa l’Amministrazione Penitenziaria ove, nonostante vi siano copiose richieste di attivazione, non si ha memoria recente di convocazione della Commissione e ci dovrebbe essere un arretrato di diversi anni (non è peregrina l’ipotesi della pendenza di fascicoli risalenti al 2017). Per quanto sopra, nel voler far conoscere il numero dei fascicoli pendenti, corredati della data della richiesta di attivazione, si sollecita una pronta convocazione e una doverosa calendarizzazione di incontri volti allo smaltimento dell’attività arretrata.
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Commissione Centrale di Garanzia – Richiesta notizie e sollecito convocazione
Ill.mo Presidente
come è noto, l’articolo 29 del DPR 164/2002 – quale meccanismo di garanzia della corretta applicazione degli accordi – prevede la costituzione di una commissione paritetica istituita presso ciascuna delle Amministrazioni interessate.
La ratio che ne ha voluto la costituzione è espressa nel testo stesso dell’articolo che le conferisce quel potere di composizione “stragiudiziale” dei conflitti insorti. Veppiù. Il secondo comma fissa in 30 giorni, decorrenti dalla richiesta di attivazione, il tempo per la disamina della questione controversa.
È fuor di dubbio che la celerità voluta dalla norma è funzionale e strumentale alla funzione propria della Commissione in argomento, avendo poco senso che l’organo collegiale si esprima in un momento in cui la questione non risulta più essere attuale.
Quest’ultimo è lo scenario che interessa l’Amministrazione Penitenziaria ove, nonostante vi siano copiose richieste di attivazione, non si ha memoria recente di convocazione della Commissione e ci dovrebbe essere un arretrato di diversi anni (non è peregrina l’ipotesi della pendenza di fascicoli risalenti al 2017).
Per quanto sopra, nel voler far conoscere il numero dei fascicoli pendenti, corredati della data della richiesta di attivazione, si sollecita una pronta convocazione e una doverosa calendarizzazione di incontri volti allo smaltimento dell’attività arretrata.
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