Esimi, la questione che questa segreteria vuole portare alla Vostra attenzione concerne l’oramai entrata in vigore – ottobre 2020 – del D.L. n. 125 recante “misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché l’attuazione della Direttiva (UE) del 3 giugno 2020/793”. Nella predetta erano tornati applicabili, per le forze di polizia, militari e VV.FF., gli istituti della temporanea dispensa dal servizio ai sensi della normativa di riferimento – art. 87, co.6 del D.L. 18/2020, ossia di quei dipendenti rientranti nelle predette categorie in condizioni di “fragilità” descritti nella Circolare I.N.P.S. del 13.04.2020. Nella circolare pocanzi richiamata si stabilisce che “la maggiore fragilità nelle fasce di età più elevate della popolazione va intesa congiuntamente alla presenza di comorbidità che possono integrare una condizione di maggiore rischio”. Nonostante ci siano colleghi che sono nelle condizioni per poter richiedere ed ottenere questo tipo di agevolazione, tenuto conto delle condizioni summenzionate, al momento non risulta che nessuno di loro ne abbia ottenuto l’applicazione. Persistendo ancora le condizioni dei colleghi che si ritrovano loro malgrado ad operare presso le sezioni o a richiedere istituti sostitutivi ma limitati nel tempo, si richiedono alle SS.LL. gli intendimenti circa l’interpretazione della normativa di cui si richiama.
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Lavoratori fragili – dispensa dal servizio ex art. 87 commi 6 e 7 del D.L. 18/2020
Esimi,
la questione che questa segreteria vuole portare alla Vostra attenzione concerne l’oramai entrata in vigore – ottobre 2020 – del D.L. n. 125 recante “misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché l’attuazione della Direttiva (UE) del 3 giugno 2020/793”. Nella predetta erano tornati applicabili, per le forze di polizia, militari e VV.FF., gli istituti della temporanea dispensa dal servizio ai sensi della normativa di riferimento – art. 87, co.6 del D.L. 18/2020, ossia di quei dipendenti rientranti nelle predette categorie in condizioni di “fragilità” descritti nella Circolare I.N.P.S. del 13.04.2020.
Nella circolare pocanzi richiamata si stabilisce che “la maggiore fragilità nelle fasce di età più elevate della popolazione va intesa congiuntamente alla presenza di comorbidità che possono integrare una condizione di maggiore rischio”.
Nonostante ci siano colleghi che sono nelle condizioni per poter richiedere ed ottenere questo tipo di agevolazione, tenuto conto delle condizioni summenzionate, al momento non risulta che nessuno di loro ne abbia ottenuto l’applicazione.
Persistendo ancora le condizioni dei colleghi che si ritrovano loro malgrado ad operare presso le sezioni o a richiedere istituti sostitutivi ma limitati nel tempo, si richiedono alle SS.LL. gli intendimenti circa l’interpretazione della normativa di cui si richiama.
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