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“Green Pass per i detenuti che frequentano corsi scolastici e universitari”

Settembre 29, 2021 Sinappe Comments Off

Egregio Direttore Generale,
Questa Segreteria ha avuto modo di leggere la nota m_dg.DAP24/09/2021.0349981.U, nella quale codesto Superiore Ufficio stabilisce, nell’ambito della formazione scolastica di cui beneficia la popolazione detenuta, i casi di possesso ed esibizione del Green Pass, da parte dei detenuti che vi partecipano.
Non si può sottacere come questa previsione vada, solo in parte, di pari passo con la recente normativa riguardante il medesimo obbligo – possesso del Green Pass – per i dipendenti pubblici e privati, in ambito lavorativo (D.L. n. 127/2021).
In riferimento alla recente circolare m_dg.GDAP.28/09/2021.0353855.U, nella quale codesto Dipartimento recepisce i contenuti del D.L. n. 127/2021- entrato in vigore il 22 settembre c.a -, stabilendo l’obbligatorietà della Certificazione Verde a tutti i dipendenti pubblici e privati che accedono nei luoghi di lavoro, sarà agevole comprendere, se si delinea un obbligo per chi lavora in un ambiente, come nel caso degli istituti penitenziari, con capienza numerica importante di soggetti che vi permangono per scontare le loro pene, come questa Sigla non possa fare a meno di ricordare il periodo in cui, a seguito di numerosi contagi fra la popolazione detenuta, la gestione interna sia stata denotata da forti criticità

e dissentire dal parere formulato dalla S.V. in merito alla deroga operata per i detenuti in oggetto.
Leggendo le indicazioni fornite dalla normativa in commento, non ci è sfuggito che tale obbligo è previsto per “gli studenti universitari” mentre viene meno nei casi di “detenuti-studenti frequentanti le scuole elementari, medie inferiori e medie superiori” anche se poi si specifica che gli stessi devono “osservare tutte le misure di prevenzione previste nel citato decreto”. Tra le misure di prevenzione c’è l’obbligo di distanziamento ed il mantenimento delle mascherine nel modo corretto, ma i detenuti, come si sa, faticano a reggere la concentrazione necessaria per svolgere un’attività come quella didattica, necessitando sovente di pause, nelle quali la maggior parte dei detenuti non rispetta tali regole.
Ci chiediamo quale sia stato il ragionamento logico attraverso il quale la S.V. abbia ritenuto di dover operare questa deroga quando, fuori dalle mura carcerarie, la raccomandazione vaccinale non sussiste, al momento, solamente per gli studenti under 11. La scriminante esistente tra il vincolo e non, rispetto alla vaccinazione, esiste solo per un fattore di fascia di età e non per livello di scolarità.
Pertanto, muovendo dall’obbligo di vaccinazione per gli studenti universitari (in conformità al ripristino delle attività didattiche in presenza e ritenuto l’obbligo confacente al requisito della maggiore età che comporta immancabilmente il richiamo al senso civico ed alla tutela della salute pubblica collettiva) si ritiene che anche i detenuti frequentanti le attività scolastiche di ogni ordine e grado all’interno degli istituti, debbano essere in possesso della certificazione verde.
In attesa di riscontro, si porgono distinti saluti.