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Servizio traduzioni (c.d. servizio passivo)

Febbraio 13, 2015 Sinappe Comments Off

Egr. Provveditore
Il Si.N.A.P.Pe è già intervenuto in passato su identica questione denunciando lo scollamento fra la normativa vigente in tema di maggiorazione dell’indennità di missione (fra l’altro richiamata da codesto Provveditore all’interno dei provvedimenti) e la sua interpretazione, che comporta una applicazione immotivatamente restrittiva del benefit in discussione.
Nello specifico, si ha contezza del fatto che la S.V, dispone che personale in servizio presso le strutture penitenziarie Campane confluiscano presso i vari NOTP per l’espletamento di servizi di Traduzione, in supporto al personale di dette articolazioni.
Nel documento di comando viene specificato che “la maggiorazione dell’indennità di missione (c.d. servizio passivo) vada conteggiata limitatamente alle ore del viaggio di ritorno fino alla sede in cui ha avuto origine la traduzione” e si aggiungendo che “nel viaggio di rientro dalla sede in cui ha avuto origine la traduzione presso la propria sede di servizio, invece, il personale interessato avrà diritto alla sola diaria di missione e non anche al servizio passivo”.
Una tale interpretazione, come detto nell’intro, non appare assolutamente rispondente alle linee
della norma di riferimento, ovvero all’articolo 6 comma 3 del DPR 254/1999 e successive modificazioni, il
quale stabilisce che “l’indennità oraria di missione maggiorata spetta al personale inviato in servizio fuori
sede, limitatamente alla durata del viaggio a condizione che il personale sia impiegato oltre la durata del
turno giornaliero”.
Il tenore letterale della norma pone come quale unica condizione, dunque, il superamento della
durata del turno giornaliero in un servizio fuori sede, facendo ritenere di conseguenza ultronea qualsivoglia
differente interpretazione che provoca evidentemente una indebita contrazione del diritto economico del
dipendente.
Né si comprende la ratio secondo la quale il luogo in cui cessa il riconoscimento del benefit si debba
identificare con il luogo in cui ha avuto origine la traduzione e non il differente luogo in cui ha avuto origine
la missione, a maggior ragione se si considera che l’indennità in parola è stata istituita proprio al fine di
indennizzare l’esigua entità dell’indennità oraria di missione.
Per quanto fin qui argomentato, ritenendo che l’interpretazione immotivatamente restrittiva
produca un danno per il personale comandato del servizio fiori sede, si invita codesto Provveditore ad
allineare la disposizione al tenore letterale della norma.
Si resta in attesa di immediato riscontro che assicuri l’esatto adempimento.

Servizio traduzioni (c.d. servizio passivo)