Una recente sentenza della Corte Costituzionale (n.99/2024) ha dichiarato illegittima una parte dell’art.42 bis, precisamente il comma 1, del Decreto Legislativo 151/2001 (testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità), nella parte in cui si parla di trasferimento temporaneo del dipendente pubblico.
L’innovazione sta nel fatto che detto trasferimento, (riservato a coloro che hanno figli minori di anni tre), potrà essere richiesto per una sedeubicata nella stessa provincia o Regione “nella quale è fissata la residenza della famiglia o nella quale l’altro genitore eserciti la propria attività lavorativa” e non più, come precedentemente indicato “una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o Regione nella quale l’altro genitore esercita la propria attività lavorativa”.
Ciò, a ragione della Corte, per favorire la ricomposizione dei nuclei familiari nei primissimi anni di vita dei figli, nel caso in cui i genitori si trovino a vivere separati per esigenze lavorative.
Importante innovazione, che deve, però, essere recepita dalla nostra Amministrazione. Vi terremo aggiornati sugli sviluppi.
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Art.42-bis, comma 1 D.Lgs 151/2001 – Novità a seguito della sentenza della Corte Costituzionale!
Una recente sentenza della Corte Costituzionale (n.99/2024) ha dichiarato illegittima una parte dell’art.42 bis, precisamente il comma 1, del Decreto Legislativo 151/2001 (testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità), nella parte in cui si parla di trasferimento temporaneo del dipendente pubblico.
L’innovazione sta nel fatto che detto trasferimento, (riservato a coloro che hanno figli minori di anni tre), potrà essere richiesto per una sedeubicata nella stessa provincia o Regione “nella quale è fissata la residenza della famiglia o nella quale l’altro genitore eserciti la propria attività lavorativa” e non più, come precedentemente indicato “una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o Regione nella quale l’altro genitore esercita la propria attività lavorativa”.
Ciò, a ragione della Corte, per favorire la ricomposizione dei nuclei familiari nei primissimi anni di vita dei figli, nel caso in cui i genitori si trovino a vivere separati per esigenze lavorative.
Importante innovazione, che deve, però, essere recepita dalla nostra Amministrazione. Vi terremo aggiornati sugli sviluppi.
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