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PRAP Bologna – richiesta attivazione commissione arbitrale regionale PIR NTP

Agosto 3, 2015 Sinappe 0 Comments

Il Si.N.A.P.Pe (Sindacato Nazionale Autonomo di Polizia Penitenziaria), nella persona del
Segretario Regionale, Gianluca GILIBERTI, in servizio effettivo presso gli Istituti Penali di
Parma,
PREMESSO
 Che in data 21 luglio 2015 in sede negoziale parte pubblica e parte sindacale
appositamente convocata giungevano alla sottoscrizione del Protocollo di Intesa
Regionale in materia di Nuclei Traduzioni e Piantonamenti, ai sensi e per gli effetti
dell’articolo 3 AQN e come esplicitamente previsto dall’articolo 20 del PIR,
sottoscritto in data 06/11/2013 che demanda a futuro accordo la materia per la sua
complessità e specificità.
 Che, come si evince da processo verbale, la Segreteria Regionale del Si.N.A.P.Pe non
sottoscriveva il documento in argomento spiegando all’assise contrattuale come le
clausole ostative alla partecipazione del personale agli interpelli per i Nuclei
Traduzioni e Piantonamenti si pongano in contrasto con norme di rango superiore
poste a tutela della salute anche dalla Carta Costituzionale.
Nello specifico il documento oggi impugnato così recita all’articolo 7 comma 4: “atteso che,
data la peculiarità del servizio traduzioni e piantonamenti, è richiesta l’idoneità
incondizionata allo svolgimento dello stesso, cause ostative alla partecipazione agli
interpelli sono :
A) Esenzione a vario titolo dai turni notturni;
B) Provvedimenti di agevolazione oraria;
C) Fruizione dei permessi retribuiti di cui alla legge 104/92;
D) Limitazioni al servizio certificate dal medico del lavoro che risultino
incompatibili con il pieno e puntuale svolgimento dei compiti istituzionali NTP;
E) Riconoscimento Causa di Servizio che risultino incompatibili con il pieno e
puntuale svolgimento dei compiti istituzionali NTP;
F) Mancato assenso preventivo all’effettuazione di lavoro straordinario”.
CONSIDERATO
Che il suddetto comma, unitamente al successivo comma 5 che prevede la sopravvenienza
di tali ipotesi quale causa di esclusione e dunque generatrice di mobilità definitiva, risulta
non in linea con il quadro normativo di riferimento per i seguenti motivi:
1) La fruizione dei permessi legge 104/92 accordata per legge, non intacca minimamente
l’espletamento del servizio in considerazione anche dell’onere di programmazione del
piano di assistenza. Unico limite funzionale potrebbe derivare dall’agevolazione prevista
secondo la quale il tutelato dalla legge in argomento non è tenuto a prestazioni di lavoro
straordinario. Ma tale limite funzionale viene superato dalla successiva previsione di cui
alla lettera F. Lo stesso non può dirsi per il connesso vincolo di cui alla lettera A, ovvero
“esenzione a vario titolo dai turni notturni” all’interno della quale ricadono anche i
benefici di cui alla legge 104. Vincolo illegittimo sia per la portata discriminatoria di
posizioni tutelate per legge, sia per illogicità in considerazione del fatto che il settore delle
traduzioni prevede in maniera marginale l’effettuazione dei turni notturni, trattandosi per
di più di incombenze diurne (si pensi alle movimentazioni per ragioni di giustizia o per
visite ospedaliere) e comunque trattasi di un settore dalle molteplici sfaccettature che
prevede anche incombenze amministrative con orari a turnazioni mattinali e pomeridiane
fisse (ufficio automezzi – ufficio pianificazioni – ufficio servizi…);
2) Da medesima illogicità sono assistite le esclusioni di cui alle lettere D ed E relative a
patologie “incompatibili”. Ritenendo in premessa che l’unico organo competente in
materia sia la Commissione Medica Ospedaliera e che questa abbia unicamente la
possibilità di dichiarare l’idoneità incondizionata, la totale inidoneità ovvero la parziale
idoneità (qualora la patologia che ne è stata causa sia stata contratta per ragioni di
servizio), la sussistenza di una causa di servizio che non abbia determinato la totale o
parziale inidoneità al servizio incondizionato nel Corpo a nulla rileva ai fini
dell’espletamento del servizio presso il NTP. L’Amministrazione sarebbe dunque chiamata
non ad accertare l’idoneità al servizio NTP (non previsto dal TU 3/57) ma l’idoneità al
servizio (procedura prevista dal TU 3/57). Evidentemente implode tale previsione per
assenza di supporto normativo.
PERTANTO
Considerato che il NTP è settore inglobato nei compiti della Polizia
Penitenziaria, non possono sussistere limitazioni diverse rispetto a quelle
previste per tutti gli altri servizi istituzionali, non potendo in nessun modo
lasciar passare il concetto di servizi istituzionali di serie A e servizi
istituzionali serie B.
Tutto ciò premesso e considerato,
CHIEDE
L’attivazione della Commissione Arbitrale Regionale per la verifica di quanto in premessa e
per l’annullamento del Protocollo d’intesa regionale NTP con riapertura del tavolo
negoziale sui punti in argomento .
Ai fini dell’esatta istruttoria si allega:
 PIR NTP sottoscritto in data 21 luglio 2015 con relativo verbale.
Distinti Saluti.

PRAP Bologna – richiesta attivazione commissione arbitrale regionale PIR NTP

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