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Casa Circondariale di Roma Regina Coeli – Unità di polizia penitenziaria con riforma parziale – mancata retribuzione lavoro straordinario espletato

Settembre 18, 2015 Sinappe 0 Comments

Egregio Direttore,
con la presente, la scrivente Segreteria Regionale, ha l’urgente interesse di dirimere una questione alquanto delicata e particolare, che si sta verificando presso codesto Istituto.
Viene riferito infatti che all’Assistente Capo PERILLI Luciano, non verranno remunerate le ore di servizio straordinario, effettuate per esigenze di servizio nello scorso mese di agosto. Altresì allo stesso verrà concesso di recuperare le predette ore con turni di riposo compensativo.
Ora, premesso che il comma 1 dell’articolo 11 del vigente A.N.Q., dispone che “è facoltà del dipendente chiedere turni di riposo compensativo, in luogo del pagamento delle prestazioni straordinarie rese (…)”, non risulta che lo stesso abbia optato per tale scelta.
Laddove quindi la motivazione fosse la mancanza di fondi, si rammenta che il comma 12 dell’art. 10 stesso Accordo, prevede che “le richieste di prestazioni di lavoro straordinario devono essere contenute entro il limite dell’assegnazione disposta e ne deve essere garantito il pagamento in busta paga”, onere questo che spetta chiaramente alla Direzione che autorizza preventivamente e successivamente ratifica il lavoro straordinario effettuato.
Nel caso specifico si fa presente che seppure l’interessato, nel 1996, è stato dichiarato dalla competente Commissione Medico Ospedaliera inidoneo permanente al servizio in modo parziale e che a fronte di tale decisione, il DAP ha indicato i posti di servizio nei quali potesse essere impiegato, fino ad oggi ha comunque svolto compiti anche non prettamente corrispondenti a quelli stabiliti.
Inoltre, seppure l’articolo 10 dell’A.N.Q al comma 10 disponga che “…al personale dichiarato parzialmente non idoneo al servizio non debbano essere richieste prestazioni per lavoro straordinario…”, all’assistente de quo, vengono regolarmente reclamate (per evidenti esigenze dell’Amministrazione) e altrettanto regolarmente remunerate, da circa un ventennio.
Nel solco di quanto fin qui evidenziato quindi, non si comprende l’odierno atteggiamento di codesta Autorità Dirigente che solo al momento della concretizzazione della retribuzione, ha reso
noto al PERILLI il nuovo orientamento adottato, con enorme discapito per il predetto.
Pertanto, ai sensi di quanto normativamente previsto ed in considerazione del comportamento fin qui tenuto, si invita la S.V. a disporre la dovuta retribuzione per il lavoro straordinario effettuato.
Se poi, per il futuro, ci si vorrà attenere in maniera precipua alle disposizioni impartite, la scrivente Organizzazione Sindacale esige equità e parità nel trattamento del personale, senza eccezione alcuna.
Si resta in attesa di improrogabile riscontro.
Distinti saluti.

CC Regina Coeli- unità parzialmente idonea al servizio – mancata retribuzione lavoro straordinario

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