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Casa Circondariale di Benevento – comunicazione patologie alla Motorizzazione Civile

Settembre 21, 2015 Sinappe 0 Comments

Spett. Autorità
L’organizzazione Sindacale Si.N.A.P.Pe (Sindacato Nazionale Autonomo di Polizia Penitenziaria), in persona dell’odierno firmatario che ricopre la carica di Vice Segretario della Regione Campania, ai sensi e per gli effetti della normativa invocata in oggetto, formalmente reclama quanto in essere presso la Casa Circondariale di Benevento.
Noto è come la novella dell’articolo 128 comma 1 quinquies del Codice della Strada, in tema di revisioni della patente di guida, abbia stabilito “si procede ai sensi del comma 1-bis anche nel caso in cui i medici di cui all’articolo 119, comma2, anche in sede di accertamenti medico legali diversi da quelli di cui al predetto articolo, accertino la sussistenza, in soggetti già titolari di patente, di patologie incompatibili con l’idoneità alla guida ai sensi della normativa vigente”
Partendo da tale assunto, in uno con la lettera circolare del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria n. 0054841/2011, l’autorità dirigente della Casa Circondariale di Benevento sottopone all’esame del medico dell’ASL, responsabile del servizio di medicina legale presso l’istituto penitenziario in parola, la certificazione sanitaria di qualsiasi natura prodotta dal personale di Polizia Penitenziaria e qualora questi ravvisi dubbi sui requisiti necessari per il possesso di patente di guida, si procede ad investire l’Ufficio della Motorizzazione Civile per eventuali prosiegui di competenza.
Questa Organizzazione Sindacale, partendo dalla lettura delle disposizioni di cui alla lettera circolare PU- GDAP- -0181442-2007 del 07/06/2007 (che revoca le disposizioni di cui alla lettera circolare 02333756 del 12.07.2006) emanata dal Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, ritiene che tale attività si ponga quale azione lesiva del diritto alla riservatezza del personale trattandosi, a mente di quanto indicato nel documento da ultimo citato, di una attività eccedente le finalità dell’Amministrazione che li raccoglie (quella penitenziaria nel caso di specie). La medesima lettera circolare affronta proprio il caso della comunicazione dei dati agli Uffici della Motorizzazione Civile e chiarisce che detta comunicazione non può essere ricondotta alle finalità istituzionali dell’amministrazione penitenziaria e, pertanto, “le relative operazioni di trattamento finiscono per non essere pienamente coerenti ai criteri di pertinenza, necessità e proporzionalità che vengono riconosciute solo per gli scopi prescritti dall’art. 11 del dlg.vo 196/2003 che legittima tali procedure”. Soccorre a fondare il parere di questa O.S. anche il testo letterale emergente dalle linee guida fornite da codesta Autorità nell’anno 2007, pubblicate in Gazzetta Ufficiale n. 161 del 2007 – Deliberazione n. 23 del 14 giugno 2007.
Nello specifico ci si appella ai punti di seguito indicati:
2.1 Considerazioni generali. Anche per i datori di lavoro pubblici il trattamento dei dati personali è disciplinato assicurando un livello elevato di tutela dei diritti e delle libertà fondamentali e conformando il medesimo trattamento ai princìpi di semplificazione, armonizzazione ed efficacia, sia per le modalità di esercizio dei diritti, sia per l’adempimento degli obblighi da parte dei titolari del trattamento […]
2.2. Liceità, pertinenza, trasparenza. Il datore di lavoro pubblico può lecitamente trattare dati personali dei lavoratori nella misura in cui ciò sia necessario per la corretta gestione del rapporto di lavoro, avendo cura di applicare le previsioni che riguardano le proprie funzioni istituzionali o il rapporto di lavoro, contenute in leggi, regolamenti, contratti e in accordi collettivi, in modo da avvalersi di informazioni personali e modalità di trattamento proporzionate ai singoli scopi […]
4. Dati sensibili e rapporto di lavoro. Le pubbliche amministrazioni devono adottare maggiori cautele se le informazioni personali sono idonee a rivelare profili particolarmente delicati della vita privata dei propri dipendenti quali la salute, le abitudini sessuali, le convinzioni politiche, sindacali, religiose, filosofiche o d’altro genere e l’origine razziale ed etnica (art. 4, comma 1, lett. d), del Codice). In linea generale il datore di lavoro pubblico può utilizzare informazioni sensibili relative al proprio personale in attuazione della normativa in materia di instaurazione e gestione di rapporti di lavoro di qualunque tipo, per finalità di formazione, nonché per concedere benefici economici e altre agevolazioni (artt. 112, 95 e 68 del Codice). Come sopra ricordato, il datore di lavoro pubblico deve limitare il trattamento dei dati sensibili e giudiziari alle sole informazioni ed operazioni individuate e rese pubbliche con l’atto regolamentare adottato in conformità al parere del Garante (artt. 20, 21, 112 e 154 del Codice) (12). Nel perseguire tali finalità occorre comunque rispettare i princìpi di necessità e di indispensabilità che impongono di ridurre al minimo l’utilizzo di dati personali e, quando non si possa prescindere dall’uso di informazioni personali sensibili o giudiziarie, di trattare dati solo in riferimento ai tipi di dati e di operazioni indispensabili in relazione alla specifica finalità di gestione del rapporto di lavoro (artt. 3 e 22 del Codice). […]
8.1. Dati sanitari. Il datore di lavoro pubblico deve osservare cautele particolari anche per il
trattamento dei dati sensibili (artt. 4, comma 1, lett. d), 20 e 112 del Codice) e, segnatamente, di quelli idonei a rivelare lo stato di salute. Nel trattamento di queste informazioni l’amministrazione deve rispettare anzitutto i princìpi di necessità e di indispensabilità, valutando specificamente il rapporto tra i dati sensibili
e gli adempimenti derivanti da compiti e obblighi di volta in volta previsti dalla legge (artt. 20 e 22 del Codice).
8.5. Abilitazioni al porto d’armi e alla guida. In conformità alle norme sulle autorizzazioni di polizia per la detenzione ed il porto d’armi, le amministrazioni possono di regola trattare i dati relativi agli esiti delle visite medico-legali cui sottopongono i propri dipendenti per consentire l’adozione da parte degli uffici competenti dei provvedimenti sull’arma di servizio, ove si tratti di agenti di pubblica sicurezza, abilitati al porto di pistola. La normativa di settore e le disposizioni contenute nei contratti collettivi non autorizzano, invece, le pubbliche amministrazioni a comunicare agli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri informazioni idonee a rivelare lo stato di salute dei propri dipendenti, ancorché acquisite legittimamente,per consentire di verificare la persistenza in capo a questi ultimi dei requisiti fisici e psichici previsti dalla legge per il conseguimento della patente di guida. Allo stato dell’attuale normativa tale attività comporta, infatti, un flusso di dati personali sensibili verso l’amministrazione dei trasporti che non risulta trovare una base di legittimazione in un’idonea disposizione normativa, né risulta altrimenti riconducibile alle finalità di rilevante interesse pubblico connesse alla gestione di rapporti di lavoro da parte dell’amministrazione di appartenenza dell’interessato. Siffatte operazioni di comunicazione non possono ritenersi lecite anche se effettuate da forze armate e di polizia che, in base al Codice della strada, provvedano direttamente nei riguardi del personale in servizio all’individuazione e all’accertamento dei requisiti necessari alla guida dei veicoli in loro dotazione e al rilascio del relativo titolo abilitativo, attesa la diversità dei presupposti per il conferimento (o l’eventuale sospensione o ritiro) della patente militare rispetto a quella civile e la sfera di discrezionalità ad esse conferite […].
Con riferimento a tale ultimo paragrafo risulta evidente la violazione per la quale qui si reclama, come già rappresentato al responsabile del trattamento, dott.ssa Maria Luisa Palma, Direttore della Casa Circondariale di Benevento in data 04/08/2015 con nota n. 13/BN cui è seguito riscontro negativo con nota e-mail 05363 del 11/08/2015
Per tutto quanto sopra esposto, a tutela dei diritti del personale amministrato presso la Casa Circondariale di Benevento, si chiede di accertare la violazione e di disporre l’immediata cessazione della condotta.
Si allega in copia la corrispondenza citata oltre alle lettere circolari del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria invocate in narrativa, nonché, copia del versamento dei diritti di segreteria.
In attesa di conoscere gli esiti, si porgono distinti saluti.

CC Benevento -reclamo al garante privacy

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