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Casa Circondariale di Bergamo – Violazione delle prerogative sindacali

Settembre 29, 2015 Sinappe 0 Comments

Egregio Provveditore
Ha avuto modo questa Segreteria Generale di apprendere, sia dal confronto diretto con i propri rappresentanti sul territorio, sia dalla lettura dei documenti congiunti, indirizzati anche alla S.V., della grave violazione delle prerogative sindacali che si è perpetrata presso la Casa Circondariale di Bergamo.
Come è certamente noto, tale Direzione ha inteso attuare, seppur in aderenza a disposizioni di rango superiore, un piano per l’implementazione degli orari dei colloqui fra i detenuti e i loro familiari, senza portare la materia (dal punto di vista metodologico) al tavolo sindacale.
Tale condotta, come già puntualmente rappresentato dalle articolazioni regionali delle O.S. firmatarie dei documento, si pone in netto contrasto con le previsioni dell’Accordo Nazionale Quadro e, qui si deve doverosamente aggiungere, con le previsioni della contrattazione collettiva che all’articolo 25 comma 2 afferma “l’informazione preventiva è fornita da ciascuna Amministrazione, inviando con congruo anticipo alle rispettive organizzazioni sindacali firmatarie della presente ipotesi di accordo la documentazione necessaria, relativamente ai criteri generali ed alle conseguenti iniziative concernenti: a) l’articolazione dell’orario di lavoro obbligatorio giornaliero e settimanale e dei turni di servizio; b) la mobilità esterna del personale a domanda e la mobilità interna; c) la programmazione dei turni di lavoro straordinario diretti a consentire ai responsabili degli uffici di fronteggiare, per periodi predeterminati, particolari esigenze di servizio; d) l’applicazione del riposo compensativo; e) la programmazione di turni di reperibilità; f) i provvedimenti di massima riguardanti l’organizzazione degli uffici e l’organizzazione del lavoro”.
Del pari si ravvisa la mancata rispondenza della condotta al successivo articolo 26 comma 1 che prevede l’esame relativamente alle materie di informazione preventiva e all’articolo 26 comma 2 ai sensi del quale “durante il periodo in cui si svolge l’esame, le Amministrazioni non adottano provvedimenti unilaterali nella materie in argomento”.
La perentorietà delle forme verbali utilizzate nella costruzione sintattica degli articoli sopra richiamati deve far ritenere che in nessun caso sia prevista la loro disapplicazione per autonoma interpretazione delle norme vigenti.
Attesa l’evidente violazione delle procedure e considerato che ad oggi, a distanza di oltre 20 giorni dal momento in cui la questione è stata portata all’attenzione di codesto Provveditore Regionale non si è apprezzato alcun intervento né alcun atto di indirizzo da parte di codesto Vertice regionale, si avanza formale sollecito affinchè si intimi al Direttore della Casa Circondariale di Bergamo di revocare le disposizioni adottate in materia e di procedere nell’immediato alla convocazione delle Organizzazioni Sindacali
Si resta in attesa di riscontro. Distinti Saluti

Casa Circondariale di Bergamo – Violazione delle prerogative sindacali

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