Egregio Direttore,
alla scrivente Segreteria Provinciale SiNAPPe, è stato segnato che codesta Direzione
non si attiene alla Circolare dipartimentale , recante “ Direttive sulle procedure per
gli accertamenti in tema di idoneità al servizio” per il Corpo di Polizia
Penitenziaria, impartite a seguito della direttiva DIFESAN N° 5000/2007.
A Seguito del trasferimento delle funzioni sanitarie al Servizio sanitario
nazionale, è stato ritenuto che il medico incaricato possa legittimamente ricoprire le
vesti del DSS (corrispettivo dell’ufficiale medico) previsto dalla citata direttiva.
Detta Direttiva, stabilisce che, il medico incaricato può, sulla base della
direttiva gestire, per competenza e senza l’intervento di organi collegiali,
condizioni o iter sanitari che determinano periodi di assenza dal servizio per
temporanea inabilità.
Il medico pertanto può adottare le corrispondenti decisioni /proposte
sanitarie e, quindi come anche previsto al punto 6 del foglio “avvertenze generali”
allegato alla direttiva 5000, il DSS può direttamente decidere di confermare
l’idoneità al servizio già posseduta dal dipendente.
Si dovrà invece disporre l’invio a visita collegiale nei casi in cui:
a) La patologia abbia lasciato esiti influenti sulla idoneità;
b) Il periodo di assenza abbia superato i 90 giorni di malattia o i 60 gioni di
convalescenza,
Mentre per le “ patologie di lieve entità “la valutazione dell’idoneità da parte del
medico all’atto del rientro in servizio non è di regola necessaria. Tale Valutazione è
però obbligatoria, previo visita diretta:
a) Quando l’assenza sia stata superiore a 20 giorni;
b) Quando considerata la natura e il tipo di patologia, possa risultare
comunque necessaria una valutazione/approfondimento ai fini
preventivi o medico-legali.
Inoltre, il Sanitario incaricato competente, invierà il dipendente presso la C.M.O
per il giudizio di idoneità al servizio d’istituto quando sarà richiesto dal capo
dell’Ufficio di appartenenza in relazione a specifiche circostanze rilevate d’ufficio
fornendo elementi anamnestici o comportamentali che facciano ritenere necessaria
una visita medica-collegiale, come previsto dalla circolare del 16/03/1994,
3383/5833.
Concludendo, si è confermata la competenza del medico incaricato a decidere
se le patologie riportate dai dipendenti siano di lieve entità o richiedano ulteriori
accertamenti.
Questa Organizzazione Sindacale, invita codesta Direzione ad attenersi alle
Direttive DIFESAN N° 5000/2007 al fine di garantire regolari accertamenti sanitari
per il personale appartenente al Corpo di Polizia Penitenziaria.
Il Provveditore Regionale nell’ambito delle specifiche competenze, è pregato
voler esercitare tutte le proprie prerogative per l’effettiva completa puntuale
applicazione della Circolare Dipartimentale, disattesa dalla dipendente
articolazione.
In attesa cortese ed urgente riscontro, si porgono cordiali saluti
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Casa Circondariale di Foggia – Personale del Corpo di Polizia Penitenziaria – accertamenti sanitari
Egregio Direttore,
alla scrivente Segreteria Provinciale SiNAPPe, è stato segnato che codesta Direzione
non si attiene alla Circolare dipartimentale , recante “ Direttive sulle procedure per
gli accertamenti in tema di idoneità al servizio” per il Corpo di Polizia
Penitenziaria, impartite a seguito della direttiva DIFESAN N° 5000/2007.
A Seguito del trasferimento delle funzioni sanitarie al Servizio sanitario
nazionale, è stato ritenuto che il medico incaricato possa legittimamente ricoprire le
vesti del DSS (corrispettivo dell’ufficiale medico) previsto dalla citata direttiva.
Detta Direttiva, stabilisce che, il medico incaricato può, sulla base della
direttiva gestire, per competenza e senza l’intervento di organi collegiali,
condizioni o iter sanitari che determinano periodi di assenza dal servizio per
temporanea inabilità.
Il medico pertanto può adottare le corrispondenti decisioni /proposte
sanitarie e, quindi come anche previsto al punto 6 del foglio “avvertenze generali”
allegato alla direttiva 5000, il DSS può direttamente decidere di confermare
l’idoneità al servizio già posseduta dal dipendente.
Si dovrà invece disporre l’invio a visita collegiale nei casi in cui:
a) La patologia abbia lasciato esiti influenti sulla idoneità;
b) Il periodo di assenza abbia superato i 90 giorni di malattia o i 60 gioni di
convalescenza,
Mentre per le “ patologie di lieve entità “la valutazione dell’idoneità da parte del
medico all’atto del rientro in servizio non è di regola necessaria. Tale Valutazione è
però obbligatoria, previo visita diretta:
a) Quando l’assenza sia stata superiore a 20 giorni;
b) Quando considerata la natura e il tipo di patologia, possa risultare
comunque necessaria una valutazione/approfondimento ai fini
preventivi o medico-legali.
Inoltre, il Sanitario incaricato competente, invierà il dipendente presso la C.M.O
per il giudizio di idoneità al servizio d’istituto quando sarà richiesto dal capo
dell’Ufficio di appartenenza in relazione a specifiche circostanze rilevate d’ufficio
fornendo elementi anamnestici o comportamentali che facciano ritenere necessaria
una visita medica-collegiale, come previsto dalla circolare del 16/03/1994,
3383/5833.
Concludendo, si è confermata la competenza del medico incaricato a decidere
se le patologie riportate dai dipendenti siano di lieve entità o richiedano ulteriori
accertamenti.
Questa Organizzazione Sindacale, invita codesta Direzione ad attenersi alle
Direttive DIFESAN N° 5000/2007 al fine di garantire regolari accertamenti sanitari
per il personale appartenente al Corpo di Polizia Penitenziaria.
Il Provveditore Regionale nell’ambito delle specifiche competenze, è pregato
voler esercitare tutte le proprie prerogative per l’effettiva completa puntuale
applicazione della Circolare Dipartimentale, disattesa dalla dipendente
articolazione.
In attesa cortese ed urgente riscontro, si porgono cordiali saluti
Casa Circondariale di Foggia – Personale del Corpo di Polizia Penitenziaria – accertamenti sanitari
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