con riferimento all’informativa in oggetto le scriventi OO.SS., non possono esimersi dal formulare le seguenti osservazioni.
Preliminarmente, prima di entrare nel merito del provvedimento in questione, ribadendo quanto osservato nell’ambito della riunione sindacale del 23 settembre scorso, avente ad oggetto l’accordo sulla mobilità da e per gli NN.OO.TT.PP., si ritiene prematura l’emanazione dell’interpello in questione non essendo state ancora definite le dotazioni organiche dei Nuclei insistenti nella regione, né tantomeno si è dato avvio a tavoli di confronto finalizzati a definire le organizzazioni del lavoro degli stessi. Argomenti, questi ultimi, che non possono ritenersi sussidiari rispetto ad eventuali interpelli in entrata, ma necessariamente prioritari ed indispensabili al fine di fornire alle OO.SS. i giusti elementi di valutazione in merito al contingente di personale da assegnare ai Nuclei tramite le procedure di interpello.
Contingente che, come sancito dall’art. 8 comma 2 del D.M. 8 febbraio 2012, dovrebbe essere determinato ogni tre anni dal Capo del Dipartimento acquisito il parere del Provveditore e sentite le organizzazioni sindacali.
Per di più, una preventiva definizione delle piante organiche ed una approfondita analisi della distribuzione del personale afferente i Nuclei in base alle singole esigenze degli stessi in ordine alla loro organizzazione e strutturazione consentirebbe, infatti, di razionalizzare le risorse disponibili andando ad integrare il personale con cognizione di causa avendo a disposizione tutti gli elementi per stabilire la portata dell’integrazione di ulteriori unità.
Elementi questi che, ad oggi, non è dato sapere e che comportano inevitabilmente l’emanazione di un interpello monco di un presupposto fondamentale di trasparenza, ossia il numero di unità da destinare ai Nuclei Operativi TT.PP..
Volendo poi entrare nel merito dell’interpello emanato, corre l’obbligo, da parte di queste OO.SS., di puntualizzare alcune anomalie rinvenute nello stesso in ordine alla mancata aderenza ai criteri di cui all’Accordo del 2010, cui si fa riferimento.
In primo luogo si evidenzia l’inserimento nel bando di interpello in oggetto di una condizione, non prevista nell’Accordo del 2010, secondo la quale “nel caso in cui l’accesso al Nucleo Operativo comporti acquisizione di unità, superiori a due per ruolo dal medesimo Istituto Penitenziario…si provvederà ad attingere alle unità utili in graduatoria, ma appartenenti ad altro Istituto della provincia”.
In secondo luogo, nei criteri di mobilità allegati all’interpello di cui si discute, si rinvengono difformità ingiustificate, rispetto a quanto concordato con le OO.SS. in ordine all’aspetto disciplinare, laddove si prevede che “sarà precluso l’accesso al personale che ha subito, negli ultimi quattro anni, procedimenti penali e/o disciplinari conclusisi con sanzione superiore alla pena pecuniaria”, in contrasto con quanto disciplinato nell’accordo vigente laddove non si fa riferimento ad una specifica sanzione, ma ad un elenco tassativo di infrazioni considerate ostative all’accesso. A tal proposito, se si è ritenuto legittimo modificare unilateralmente tale criterio, ci chiediamo per quale motivo non si sia tenuto conto delle proposte avanzate dalle OO.SS. volte all’eliminazione del criterio della sanzione disciplinare quale elemento ostativo alla partecipazione all’interpello.
Inoltre, nel documento inviato alle OO.SS., non viene fatto alcun riferimento ai punteggi assegnati ai riconoscimenti (encomi, lodi medaglie, ecc…), seppur previsti ed elencati nell’accordo di cui sopra, ingenerando legittime perplessità in ordine alla validità dell’interpello in parola.
Infine, per completezza di esposizione, si vuole evidenziare un ulteriore contraddizione rinvenuta nel modulo di domanda all’interpello in questione, laddove al punto 4), il dipendente deve dichiarare “di non aver riportato nel quinquennio precedente una sanzione disciplinare più grave della deplorazione…” in contrasto con quanto previsto nei criteri inerenti l‘aspetto disciplinare sopra enunciati.
Pertanto, in considerazione delle osservazioni sopra rappresentate si invita codesto Provveditore a sospendere le procedure di interpello in oggetto ed a convocare preliminarmente le compagini sindacali, così come, peraltro, preannunciato nell’ambito della riunione sindacale del 23 settembre 2016.
In attesa di un urgente riscontro si porgono Distinti saluti.
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Prap Napoli – email n. 101 del 14/11/2016 – Interpello provinciale per l’accesso ai Nuclei Operativi TT.PP
Egregio Provveditore,
con riferimento all’informativa in oggetto le scriventi OO.SS., non possono esimersi dal formulare le seguenti osservazioni.
Preliminarmente, prima di entrare nel merito del provvedimento in questione, ribadendo quanto osservato nell’ambito della riunione sindacale del 23 settembre scorso, avente ad oggetto l’accordo sulla mobilità da e per gli NN.OO.TT.PP., si ritiene prematura l’emanazione dell’interpello in questione non essendo state ancora definite le dotazioni organiche dei Nuclei insistenti nella regione, né tantomeno si è dato avvio a tavoli di confronto finalizzati a definire le organizzazioni del lavoro degli stessi. Argomenti, questi ultimi, che non possono ritenersi sussidiari rispetto ad eventuali interpelli in entrata, ma necessariamente prioritari ed indispensabili al fine di fornire alle OO.SS. i giusti elementi di valutazione in merito al contingente di personale da assegnare ai Nuclei tramite le procedure di interpello.
Contingente che, come sancito dall’art. 8 comma 2 del D.M. 8 febbraio 2012, dovrebbe essere determinato ogni tre anni dal Capo del Dipartimento acquisito il parere del Provveditore e sentite le organizzazioni sindacali.
Per di più, una preventiva definizione delle piante organiche ed una approfondita analisi della distribuzione del personale afferente i Nuclei in base alle singole esigenze degli stessi in ordine alla loro organizzazione e strutturazione consentirebbe, infatti, di razionalizzare le risorse disponibili andando ad integrare il personale con cognizione di causa avendo a disposizione tutti gli elementi per stabilire la portata dell’integrazione di ulteriori unità.
Elementi questi che, ad oggi, non è dato sapere e che comportano inevitabilmente l’emanazione di un interpello monco di un presupposto fondamentale di trasparenza, ossia il numero di unità da destinare ai Nuclei Operativi TT.PP..
Volendo poi entrare nel merito dell’interpello emanato, corre l’obbligo, da parte di queste OO.SS., di puntualizzare alcune anomalie rinvenute nello stesso in ordine alla mancata aderenza ai criteri di cui all’Accordo del 2010, cui si fa riferimento.
In primo luogo si evidenzia l’inserimento nel bando di interpello in oggetto di una condizione, non prevista nell’Accordo del 2010, secondo la quale “nel caso in cui l’accesso al Nucleo Operativo comporti acquisizione di unità, superiori a due per ruolo dal medesimo Istituto Penitenziario…si provvederà ad attingere alle unità utili in graduatoria, ma appartenenti ad altro Istituto della provincia”.
In secondo luogo, nei criteri di mobilità allegati all’interpello di cui si discute, si rinvengono difformità ingiustificate, rispetto a quanto concordato con le OO.SS. in ordine all’aspetto disciplinare, laddove si prevede che “sarà precluso l’accesso al personale che ha subito, negli ultimi quattro anni, procedimenti penali e/o disciplinari conclusisi con sanzione superiore alla pena pecuniaria”, in contrasto con quanto disciplinato nell’accordo vigente laddove non si fa riferimento ad una specifica sanzione, ma ad un elenco tassativo di infrazioni considerate ostative all’accesso. A tal proposito, se si è ritenuto legittimo modificare unilateralmente tale criterio, ci chiediamo per quale motivo non si sia tenuto conto delle proposte avanzate dalle OO.SS. volte all’eliminazione del criterio della sanzione disciplinare quale elemento ostativo alla partecipazione all’interpello.
Inoltre, nel documento inviato alle OO.SS., non viene fatto alcun riferimento ai punteggi assegnati ai riconoscimenti (encomi, lodi medaglie, ecc…), seppur previsti ed elencati nell’accordo di cui sopra, ingenerando legittime perplessità in ordine alla validità dell’interpello in parola.
Infine, per completezza di esposizione, si vuole evidenziare un ulteriore contraddizione rinvenuta nel modulo di domanda all’interpello in questione, laddove al punto 4), il dipendente deve dichiarare “di non aver riportato nel quinquennio precedente una sanzione disciplinare più grave della deplorazione…” in contrasto con quanto previsto nei criteri inerenti l‘aspetto disciplinare sopra enunciati.
Pertanto, in considerazione delle osservazioni sopra rappresentate si invita codesto Provveditore a sospendere le procedure di interpello in oggetto ed a convocare preliminarmente le compagini sindacali, così come, peraltro, preannunciato nell’ambito della riunione sindacale del 23 settembre 2016.
In attesa di un urgente riscontro si porgono Distinti saluti.
Prap Napoli – email n. 101 del 14112016 – Interpello provinciale per l’accesso ai Nuclei Operativi TT.PP
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