Leggendo l’ordine di servizio de quo sono diversi gli interrogativi che sorgono istintivamente, stante alcune ovvietà rilevate. Innanzi tutto non si comprende che cosa si intenda con l’indicazione di codesta Direzione relativamente al fatto che la “certificazione del medico penitenziario deve seguire lo stesso iter riservato alle certificazioni che provengono da medici convenzionati esterni”, stante la norma dettata dall’INPS che conferma come per il personale delle Forze armate e dei Corpi armati dello Stato e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, rimanga ancora il solo obbligo della certificazione di malattia in forma cartacea. Ed ancora lascia sconcertati l’istruzione dettata circa “l’obbligo che incombe sul lavoratore di rendere immediatamente edotta l’Amministrazione di appartenenza del proprio stato di malattia”: viene da se infatti che il poliziotto che interrompe il servizio perché giudicato dal medico “penitenziario” non in grado di continuare il proprio turno di lavoro, avvisa necessariamente la sede di appartenenza, nella figura della Sorveglianza Generale piuttosto che del Comandante di Reparto, del sopraggiunto stato di malattia, ricevendo l’autorizzazione a lasciare il servizio. Com’è anche ovvio che prima di recarsi dal medico dell’Istituto, per forza di cose il lavoratore interessato dovrà avvisare quanto meno il Coordinatore del Reparto, non fosse altro che per essere sostituito nel posto di servizio e poter quindi sottoporsi alla visita sanitaria. Le diverse ovvietà rimarcate quindi alimentano il dubbio che in passato si siano verificate delle anomalie, non si capirebbe altrimenti la motivazione che ha scaturito l’ordine di servizio all’oggetto indicato che in realtà, annovera una serie di passaggi obbligati di un iter prefissato e necessariamente rispettato dai poliziotti che si vengono a trovano in detta circostanza. In attesa di precise delucidazioni, si porgono distinti saluti.
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Casa Circondariale dei Roma Regina Coeli – Ordine di servizio n. 109 del 13/12/2016 – chiarimenti
Leggendo l’ordine di servizio de quo sono diversi gli interrogativi che sorgono istintivamente, stante alcune ovvietà rilevate. Innanzi tutto non si comprende che cosa si intenda con l’indicazione di codesta Direzione relativamente al fatto che la “certificazione del medico penitenziario deve seguire lo stesso iter riservato alle certificazioni che provengono da medici convenzionati esterni”, stante la norma dettata dall’INPS che conferma come per il personale delle Forze armate e dei Corpi armati dello Stato e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, rimanga ancora il solo obbligo della certificazione di malattia in forma cartacea. Ed ancora lascia sconcertati l’istruzione dettata circa “l’obbligo che incombe sul lavoratore di rendere immediatamente edotta l’Amministrazione di appartenenza del proprio stato di malattia”: viene da se infatti che il poliziotto che interrompe il servizio perché giudicato dal medico “penitenziario” non in grado di continuare il proprio turno di lavoro, avvisa necessariamente la sede di appartenenza, nella figura della Sorveglianza Generale piuttosto che del Comandante di Reparto, del sopraggiunto stato di malattia, ricevendo l’autorizzazione a lasciare il servizio. Com’è anche ovvio che prima di recarsi dal medico dell’Istituto, per forza di cose il lavoratore interessato dovrà avvisare quanto meno il Coordinatore del Reparto, non fosse altro che per essere sostituito nel posto di servizio e poter quindi sottoporsi alla visita sanitaria. Le diverse ovvietà rimarcate quindi alimentano il dubbio che in passato si siano verificate delle anomalie, non si capirebbe altrimenti la motivazione che ha scaturito l’ordine di servizio all’oggetto indicato che in realtà, annovera una serie di passaggi obbligati di un iter prefissato e necessariamente rispettato dai poliziotti che si vengono a trovano in detta circostanza. In attesa di precise delucidazioni, si porgono distinti saluti.
CC Regina Coeli -ordine di servizio per malattia durante il servizio
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