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INTERPELLO ANNO 2016 – Il Direttore Generale specifica cosa è da intendersi per “un anno di sede”

Settembre 13, 2016 Sinappe 0 Comments

Come è noto, l’articolo 4 del PCD 5 novembre 2012 che disciplina la mobilità ordinaria, nell’individuare i legittimati ad avanzare istanza di trasferimento, fissa il requisito in un anno effettivo di permanenza presso l’ultima sede di assegnazione o trasferimento.

In un recente documento, l’Amministrazione aveva chiarito che non valeva ad interrompere il raggiungimento del requisito tutto il periodo trascorso in distacco, quando questo fosse generato da esigenze dell’Amministrazione.

Con nota dello scorso 6 settembre, questa Segreteria Generale, ritenendo l’interpretazione troppo restrittiva nella parte in cui non considerava anche altre tipologie di distacchi (per la cui concessione vi sono comunque rilevanti motivi a sostegno attentamente vagliati dall’Amministrazione), chiedeva al Direttore Generale del Personale di estendere la portata interpretativa della norma in questione.

Con nota del 12 settembre, l’Amministrazione chiarisce che “il personale che aspiri al trasferimento potrà formalizzare la richiesta sempre che alla scadenza fissata (30 settembre 2016) abbia maturato almeno un anno nella sede di assegnazione / trasferimento, periodo complessivamente espletato sia presso la sede di appartenenza o di distacco per qualsiasi motivo

 

Segreteria Generale Si.N.A.P.PE

Interpello Anno 2016 – mobilità ordinaria ruoli non direttivi

 

 

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