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“PEREQUAZIONE DELLE PENSIONI” Applicazione al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile, dell’art. 54 del DPR 29/12/1973 n. 1092

  • Comunicati “PEREQUAZIONE DELLE PENSIONI” Applicazione al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile, dell’art. 54 del DPR 29/12/1973 n. 1092

“PEREQUAZIONE DELLE PENSIONI” Applicazione al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile, dell’art. 54 del DPR 29/12/1973 n. 1092

Gennaio 4, 2022 Sinappe Comments Off

Nella Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 2021, è stata pubblicata la Legge 30/12/2021 n.234 “Bilancio di previsione delo Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022/2024” che all’art. 101 prevede: Al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile, in possesso, alla data del 31 dicembre 1995, di un’anzianità contributiva inferiore a diciotto anni, effettivamente maturati, si applica, in relazione alla specificità riconosciuta ai sensi dell’articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, l’articolo 54 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, ai fini del calcolo della quota retributiva della pensione da liquidare con il sistema misto, con applicazione dell’aliquota del 2,44 per cento per ogni anno utile. Dopo la sentenza vittoriosa presso la Corte dei Conti (n. 12/2021) e le disposizioni emanate dall’Inps in proposito (lettera circolare n.199/2021), finalmente la previsione diventa Legge e viene applicata al personale militare ed al personale appartenente alle Forze di Polizia indistintamente. La norma quindi prevede l’applicazione dell’aliquota del 2,44% in luogo del 2,33%, per tutti quei poliziotti penitenziari che sono stati posti in quiescenza dal 01/01/2021 anche se alla data del 31/12/1995 non avevano maturato i 18 anni di servizio.