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Piano di mobilità a domanda del personale appartenente al ruolo degli Agenti/Assistenti del Corpo di Polizia Penitenziaria – REVOCA DEI PROVVEDIMENTI PER SOPRAGGIUNTA CARENZA DI INTERESSE

Luglio 23, 2015 Sinappe 0 Comments

Egr. Direttore Generale
Come accade spesso da ultimo, a seguito della mobilità nazionale sono molteplici gli episodi in cui il personale destinatario del provvedimento non sia più interessato al trasferimento e che, in ragione di ciò, avanzi istanza di rinuncia. Risulta che il trend seguito dall’Amministrazione Penitenziaria in questi casi sia quello di non accogliere le istanze, seppur opportunamente motivate e documentate, e di dar corso comunque al trasferimento.
A fronte di tale scenario, questa Segreteria Generale è in dovere di scendere in campo per chiarire alcuni aspetti della frastagliata questione, certi che il principio di uguaglianza sancito dalla Costituzione passi anche attraverso la sua declinazione negativa, ovvero l’obbligo di trattare si in maniera uguale casi uguali, ma anche di trattare in maniera diversa casi diversi.
La disamina della questione parte dall’analisi del diniego dell’istanza di cui sopra avanzata dall’Assistente Capo [… omissis …] in forza presso la Casa Circondariale di […omissis…] e destinatario di un provvedimento di trasferimento ad altra sede. Detta istanza, da leggersi come revoca di partecipazione all’interpello di mobilità, è motivata da un importante difetto di notifica; il poliziotto in questione era all’estero (regolarmente autorizzato dalla Direzione) e, come comunicato a suo tempo anche dalla Direzione che lo amministra, non si è potuta effettuare la notifica nei tempi
fissati dall’Amministrazione Centrale.
È evidente che il mancato accoglimento della revoca appare, icto oculi, illegittimo oltre che
sintomatico di una importante carenza di sensibilità nei confronti delle dinamiche private che
interessano il personale, a vantaggio di logiche orientate ad approcci puramente algebrici.
L’illegittimità posa sulla mancata applicazione delle previsioni di cui ai commi 1 e 2
dell’articolo 6 del vigente PCD nella parte in cui prevede la possibilità di avanzare revoca della
domanda. Anche qualora dovesse (con tutte le forzature del caso) ritenersi soddisfatto l’onere di
notifica ricadente in capo all’Amministrazione dalla trasmissione di una mail (non avente alcun
valore legale non trattandosi di posta certificata e non potendosi sincerare della effettiva ricezione)
soccorrerebbe comunque la previsione di cui al comma 2, che disciplina le revoche tardive per le
quali è previsto comunque l’accoglimento.
La modalità operativa che pare invece aver preso piede è quella di ritenere applicabile detta
ultima previsione solo fino all’emanazione del provvedimento emesso il quale lo stesso diviene
irrevocabile. Detto orientamento emerge anche dalla lettura della nota che accompagna la
graduatoria definitiva ove al paragrafo 6 si legge testualmente “si rappresenta che ai sensi dell’art. 6
comma 1 del PCD 5 novembre 2012, il personale può presentare istanza di revoca totale o parziale
– utilizzando esclusivamente il modulo allegato – entro e non oltre il 15 giugno 2015 con le stesse
modalità di cui all’articolo 3 comma 9 del predetto PCD. A tal riguardo si prega, inoltre, le SS.LL.
di comunicare al proprio personale che eventuali istanze di rinuncia, presentate oltre il termine
stabilito, non potranno essere accolte e qualora venga emesso un decreto di mobilità che lo riguardi,
per ragioni organizzative imposte dalle procedure di mobilità, il provvedimento emesso non potrà
essere in alcun modo revocato”.
Tale disposizione, che non trova supporto nella disciplina contrattualistica citata e vigente,
appare come una modifica unilaterale di quell’accordo e pertanto non applicabile, dovendo essa
passare dal medesimo tavolo pattizio; ciò a meno che non siano intervenuti mutamenti che in questo
momento sfuggono a questa Organizzazione e che nel caso si chiede di esplicitare.
Fare chiarezza su questo punto vale poi a fondare anche i solchi in cui l’Amministrazione
sarà tenuta a muoversi in relazione a tardive richieste di revoca anche qualora non vi siano difetti di
notifica ma unicamente una sopraggiunta carenza di interesse.
In attesa, dunque, di ricevere chiarimenti richiesti in merito al fondamento giuridico che
regge il paragrafo 6 della lettera GDAP 0191699-2015 del 29 maggio 2015, si chiede comunque
l’accoglimento delle revoche in aderenza al comma 2 dell’articolo 6 PCD 2012 e nello specifico
l’accoglimento ai sensi del comma 1 per tutti quei casi in cui vi sia un difetto di notifica come nel
caso sopra riportato.
L’occasione è gradita per porgere distinti saluti

226_150723_DG Personale_accoglimento revoche tardive di mobilità

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