Stanno circolando alcune comunicazioni riguardo l’infondatezza o presunti rischi di risarcimento delle spese in caso di soccombenza in seguito alla proposizione dell’azione collettiva tesa a colmare la mancata istituzione della previdenza complementare.
Per chi ancora non avesse le idee chiare circa l’argomento in oggetto si spiega in pochi semplici passaggi di cosa si tratta: la previdenza complementare identifica un sistema di fondi pensione che si aggiungono alla previdenza obbligatoria – che per noi assume carattere pubblico – ed ha come fine quello di costruire una posizione pensionistica integrativa rispetto a quella garantita nel momento del collocamento a riposo per raggiunti limiti di servizio o di età.
Il sistema contributivo, esteso nei confronti di tutti i lavoratori per effetto di alcune riforme – prima fra tutte la “riforma Dini”- che si è completata con la riforma del 2011, non potrà più garantire rendite previdenziali adeguate ed in linea con gli ultimi stipendi percepiti dai lavoratori; ecco perché ci si focalizza su questo strumento integrativo che permetterà, una volta riconosciuto, al lavoratore di dare una risposta al progressivo ed inesorabile impoverimento della pensione pubblica, frutto delle riforme degli ultimi decenni.
Attualmente la normativa di riferimento per il personale del Pubblico impiego continua a trovare applicazione nel Dlgs 124/1993 a causa del mancato esercizio di una delega per il comparto. Noi non vogliamo addentrarci in sterili critiche richiamando pronunce giurisprudenziali ancora in fase di definizione o altre nelle quali si è solo statuita la competenza di un diverso giudice per la definizione del ricorso; desideriamo solo ribadire la bontà della nostra iniziativa e ricordare la possibilità – assolutamente gratuita – per tutti i nostri iscritti e non di proporre ricorso collettivo in relazione al mancato avvio della previdenza complementare per il Comparto Sicurezza e la contemporanea richiesta di risarcimento del danno futuro come conseguenza della mancata attuazione. Potrà aderire al ricorso tutto il personale (in servizio o in quiescenza) che o al 31/12/1995 non abbia maturato un’anzianità contributiva superiore a 18 anni, o si sia arruolato dopo il 31 dicembre 1995;
Per gli iscritti al Si.NA.P.PE. il ricorso avrà carattere di gratuità in quanto eseguito in convenzione con la stessa organizzazione sindacale.
Pertanto, contrariamente a quanto sta circolando in merito all’oggetto di questo comunicato, noi siamo ancora più convinti della necessità e della validità della nostra iniziativa esortando i colleghi che ancora non lo avessero fatto, ad aderire al nostro atto di impulso.
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“Presunti rischi” alla presentazione del ricorso mancata attuazione della Previdenza Complementare
Stanno circolando alcune comunicazioni riguardo l’infondatezza o presunti rischi di risarcimento delle spese in caso di soccombenza in seguito alla proposizione dell’azione collettiva tesa a colmare la mancata istituzione della previdenza complementare.
Per chi ancora non avesse le idee chiare circa l’argomento in oggetto si spiega in pochi semplici passaggi di cosa si tratta: la previdenza complementare identifica un sistema di fondi pensione che si aggiungono alla previdenza obbligatoria – che per noi assume carattere pubblico – ed ha come fine quello di costruire una posizione pensionistica integrativa rispetto a quella garantita nel momento del collocamento a riposo per raggiunti limiti di servizio o di età.
Il sistema contributivo, esteso nei confronti di tutti i lavoratori per effetto di alcune riforme – prima fra tutte la “riforma Dini”- che si è completata con la riforma del 2011, non potrà più garantire rendite previdenziali adeguate ed in linea con gli ultimi stipendi percepiti dai lavoratori; ecco perché ci si focalizza su questo strumento integrativo che permetterà, una volta riconosciuto, al lavoratore di dare una risposta al progressivo ed inesorabile impoverimento della pensione pubblica, frutto delle riforme degli ultimi decenni.
Attualmente la normativa di riferimento per il personale del Pubblico impiego continua a trovare applicazione nel Dlgs 124/1993 a causa del mancato esercizio di una delega per il comparto. Noi non vogliamo addentrarci in sterili critiche richiamando pronunce giurisprudenziali ancora in fase di definizione o altre nelle quali si è solo statuita la competenza di un diverso giudice per la definizione del ricorso; desideriamo solo ribadire la bontà della nostra iniziativa e ricordare la possibilità – assolutamente gratuita – per tutti i nostri iscritti e non di proporre ricorso collettivo in relazione al mancato avvio della previdenza complementare per il Comparto Sicurezza e la contemporanea richiesta di risarcimento del danno futuro come conseguenza della mancata attuazione.
Potrà aderire al ricorso tutto il personale (in servizio o in quiescenza) che o al 31/12/1995 non abbia maturato un’anzianità contributiva superiore a 18 anni, o si sia arruolato dopo il 31 dicembre 1995;
Per gli iscritti al Si.NA.P.PE. il ricorso avrà carattere di gratuità in quanto eseguito in convenzione con la stessa organizzazione sindacale.
Pertanto, contrariamente a quanto sta circolando in merito all’oggetto di questo comunicato, noi siamo ancora più convinti della necessità e della validità della nostra iniziativa esortando i colleghi che ancora non lo avessero fatto, ad aderire al nostro atto di impulso.
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