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Capo DAP – perquisizioni generali straordinarie lettera circolare 0349544 del 24 settembre 2021

Settembre 24, 2021 Sinappe Comments Off

Ill.mo Presidente, Esimi in indirizzo Non vi sono aggettivi adatti per definire tutto lo sconcerto provocato dalla lettura della lettera circolare in oggetto, di cui certamente si condivide il fine ma se ne obiettano con forza alcuni risvolti operativi. Il documento di cui si discute non cela nel suo incipit di prendere le mosse da una “raccomandazione” del Garante Nazionale dei Detenuti; figura cui da ultimo è stata finanche affidata la docenza in un corso di aggiornamento rivolto ai Comandanti di Reparto. Nell’argomentare condivisibilmente la necessità che “l’attività amministrativa sia sempre documentata e verificabile, anche al fine di consentire il controllo giurisdizionale”, si introduce una nuova disciplina operativa che prevede l’obbligo del preventivo inoltro dell’atto autorizzativo (di pertinenza del Direttore) al Magistrato di Sorveglianza, alla Direzione Generale Detenuti e Trattamento DAP, al Provveditorato Regionale e (udite, udite) al Garante Nazionale dei detenuti. Ai medesimi indirizzi dovrà essere inoltrata altresì entro 7 giorni “dettagliato rapporto concernente le attività svolte in esecuzione dell’ordine”. Né vale quale esimente della procedura di controllo su descritta la necessità di procedere di iniziativa alla contestuale perquisizione dei locali e dei ristretti ai sensi del comma 7 dell’articolo 74 DPR 230/2000. In tal caso, infatti, sarà redatto senza alcuno indugio analitico rapporto e inoltrato al Direttore che dovrà a sua volta provvedere a parteciparlo ai medesimi indirizzi sopra menzionati. Se nulla si può eccepire sulla pubblicità degli atti con riferimento alle competenze proprie dei superiori Uffici e della Magistratura di Sorveglianza, grande fatica si fa nel comprendere il coinvolgimento del garante nei cui compiti di certo non rientra il controllo di legittimità sull’operato della Polizia Penitenziaria. “Il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale è un’Autorità di garanzia, collegiale e indipendente, non giurisdizionale che ha la funzione di vigilare su tutte le forme di privazione della libertà … affinché l’esecuzione della custodia delle persone detenute in carcere e degli internati sia conforme a principi e norme nazionali ed internazionali”. Così si legge sul sito del Ministero della Giustizia che prosegue elencandone i poteri: • visita, senza di autorizzazione, gli istituti penitenziari… • prende visione, previo consenso dell’interessato, degli atti contenuti nel fascicolo della persona detenuta o privata della libertà • richiede alle amministrazioni responsabili delle strutture sopra indicate le informazioni e i documenti necessari; nel caso in cui l’amministrazione non fornisca risposta nel termine di trenta giorni, informa il magistrato di sorveglianza competente e può richiedere l’emissione di un ordine di esibizione • valuta i reclami ex art. 35 della legge 354/1975 (ordinamento penitenziario). Definite le potestà dell’organismo in discussione, il coinvolgimento in un controllo preventivo di una attività tipica prevista dalle norme penitenziarie appare piuttosto la maschera di un “commissariamento” del Corpo di Polizia Penitenziaria e della stessa Dirigenza dell’Amministrazione Penitenziaria. Si ha la tangibile sensazione di una sfiducia dello Stato nei confronti delle sue stesse istituzioni perché non si riesce a trovare un filo conduttore fra la necessità di “consentire il controllo giurisdizionale degli atti” e il controllo preventivo ed indiscriminato ad opera di un organo non giurisdizionale e non interno all’Amministrazione e dunque non legato da rapporti di sovraordinazione gerarchica (che al contrario giustificano il coinvolgimento di DAP e PRAP). È facile pensare che questa iniziativa costituisca una tacita risposta alle sollecitazioni dei fatti di “Santa Maria Capua Vetere” nonostante i proclami di immutata fiducia nel Corpo ad opera di vertici Politici e Amministrativi. Per la serie, “fidarsi è bene, non fidarsi è meglio”! La professionalità del Corpo viene mortificata e il senso di indignazione che l’atto in commento ha scaturito è assolutamente condivisibile. È per questi motivi che si chiede di intervenire con urgenza a rettifica delle disposizioni date. In attesa di riscontro, si porgono distinti saluti.