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CASA CIRCONDARIALE DI LUCERA – Riposo festivo infrasettimanale – Mancata attribuzione e sistemi di compensazione – Subordinazione all’effettiva prestazione del servizio – GUSWEB – richiesta chiarimenti

Giugno 10, 2019 Sinappe Comments Off

Esimio Direttore Generale Nel corso di un’ordinaria conferenza di servizio tenutasi presso la Casa Circondariale di Lucera è emerso un dato alquanto singolare che ha messo in luce, con l’introduzione del sistema GUS WEB, l’ennesima disarmonia che si registra sul territorio nazionale in fatto di corretta applicazione delle norme contrattuali. Il caso di specie è quello del riposo per festivo infrasettimanale che, come sovente avviene per il personale turnista, non sempre viene riconosciuto nella coincidente giornata festiva, dando luogo alla maturazione di un “credito” che verrà definito come riposo recupero. Per principio generale, nella programmazione dei servizi, al dipendente dovranno essere programmati tanti riposi quante sono le festività ricadenti nel mese, fatte salve tutte le variazioni che possono poi apportarsi alla programmazione stessa per esigenze di servizio e a cui il contratto riconosce l’attribuzione di indennità economiche in caso di revoca del riposo programmato. Orbene, si ponga il caso di un festivo infrasettimanale che dà diritto a riposo per il dipendente turnista, la cui fruizione venga differita (nella programmazione del servizio) ad altra giornata della medesima settimana. Esemplificativamente si assume la settimana che va da lunedì 12 agosto a domenica 18 agosto p.v. Considerato che nell’arco della settimana cade la festività del 15 agosto, il dipendente avrà diritto a due riposi, uno settimanale e l’altro festivo, che nei sistemi di turnazione non necessariamente coincideranno con i giorni 15 e 18 agosto. Si ponga il caso di una programmazione approvata che preveda il differimento del riposo festivo al giorno successivo (16 agosto) a compensazione di un turno ordinario programmato in data 15 agosto. Si ponga ancora il caso dell’insorgenza di uno stato patologico tale per cui nella giornata del 15 agosto (programmata di servizio) il dipendente non assicuri la prestazione lavorativa ma produca regolare certificazione medica con annessa richiesta di congedo straordinario. Nel caso dato, secondo i vincoli operativi dati dal sistema GUSWEB e secondo l’interpretazione che pare essere stata confermata dal Provveditore di Puglia e Basilicata, il dipendente non avrebbe più diritto al riposo programmato per il giorno 16 aprile (a compensazione del festivo) in quanto lo stesso sarebbe da riconnettersi all’effettiva prestazione del servizio (che nel caso in esame si assumerebbe come non resa). Il punto debole di una tale interpretazione, ad avviso di chi scrive, si rinviene nella lettera stessa del comma 1 bis dell’articolo 15 DPR 51/2009 nella parte in cui espressamente prevede che “al completamento dell’orario di lavoro di cui al comma 1 concorrono le assenze riconosciute ai sensi delle vigenti disposizioni, ivi compresi le assenze per malattia…”. Ergo, secondo l’impostazione del GUSWEB il dipendente (programmato di servizio in un giorno festivo) in caso di insorgenza di stato patologico sarebbe obbligato a giustificare l’assenza (salvo incorrere in sanzione per assenza ingiustificata) e a fruire di congedo straordinario, pur teoricamente “fruendo” (in maniera assorbita) di un riposo festivo.