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CASA DI RECLUSIONE CALOGERO DI BONA PALERMO – Violazioni accordi sindacali – Posto di servizio buca pranzi – Reparto colloqui. Repliche

Giugno 4, 2019 Sinappe Comments Off

NOTA NR. 1:

Egregio Provveditore,
PREMESSO, che la scrivete Organizzazione Sindacale,con nota Si.N.A.P.Pe Prot.n.67 /SEGNAZ del 29/05/2019 , invitava l’Autorità Dirigente , ad indire le procedure previste dal P.I.R art 7. E P.I.L art 6. Punti 1/2/3 , inerenti al posto di servizio buca pranzi .
Preso atto delle motivazioni contenute nella missiva prot.n.541/Com del 03/06/2019, questa O.S ., non possono essere condivise, in quanto vanno a modificare l’assetto organizzativo del lavoro dell’istituto, riducendo di una unità il posto di servizio buca pranzi , senza avere convocato le OO.SS., il tutto in violazione di quanto previsto dall’art.7 del P.I.R .e P.I.L art 6. Punti 1/2/3. Che il comportamento del Direttore della Casa di Reclusione di Palermo ha di fatto violato le disposizioni di cui dell’ Art. 30 del D.P.R. n°164 18.6.2002 che come è noto testualmente determina (Proroga di efficacia degli accordi) nella parte in cui recita che sulle materie oggetto di accordo quadro nazionale e contrattazione decentrata le amministrazioni devono applicare la normativa derivante dai precedenti accordi fino a quando non intervengano i successivi, e vorrà convenire La S.V. che come è stato opportunamente osservato, si tratta di una disposizione (art. 30 D.P.R. 164/2002) che mira chiaramente a garantire l’efficacia degli accordi pattizi conclusi durante una consultazione decentrata.
Violazione A.Q.N. art. 3,ove recita: L’accordo decentrato è valido ed efficace fino alla stipula di nuovi accordi sulle stesse materie. È chiaro che questo fondamentale principio non è stato rispettato dalla Parte Pubblica, che pur essendo pienamente consapevole di essere in presenze di violazioni degli accordi locali, in attività relativa alla organizzazione del lavoro, non ha rispettato gli obblighi relativi in merito agli accordi, violando l’art. 28 dello statuto dei lavoratori.
Che le decisioni unilaterali della Direzione della Casa di Reclusione di Palermo di fatto, oltre ad essere chiaramente lesive delle prerogative sindacali, ledono i diritti e gli interessi legittimi degli appartenenti al Corpo di Polizia Penitenziaria in servizio presso tale Istituto.
PERTANTO
 CONSIDERATO: Che il Direttore della Casa di Reclusione di Palermo con le proprie determinazioni di fatto permette che situazioni evidentemente illegittime possano sussistere nell’ambito della organizzazione del lavoro e della mobilità interna per il personale di Polizia Penitenziaria in seno a tale istituto.
 CONSIDERATO: Che il Direttore della Casa di Reclusione di Palermo, nel non dare le proprie determinazioni in merito alle richieste del Si.N.A.P.Pe, non ha fornito nessuna motivazione valida, in violazione espressa dell’obbligo di motivazioni degli atti amministrativi, per le ragioni di cui alla narrativa.
 CONSIDERATO: Che il Direttore della Casa di Reclusione di Palermo con le proprie decisioni unilaterali ha apertamente violato le disposizioni cui all’art.30 del D.P.R. 164/2002, in materia di accordi sindacali per le ragioni di cui alla narrativa) .
Tutto ciò premesso e considerato CHIEDE al Provveditore Regionale di accertare l’ illegittimità della missiva Prot. N°541/COM del 03/06/2019, per le ragioni di cui alla premessa.
Di ORDINARE alla Direzione della Casa di Reclusione di Palermo, in persona del Direttore pro tempore, in persona del Dott.ssa Re Giovanna, di adeguare le proprie decisioni a rispetto delle normative in materia di contrattazione con le Organizzazioni Sindacale, con particolare riferimento in materia di organizzazione del lavoro.
Si rappresenta che se le istanze del Si.N.A.P.Pe non troveranno i dovuti riscontri positivi , nostro malgrado saremo costretti ad attivare la commissione Arbitrale Regionale, nonché proclamare lo stato di Agitazione Locale, con l’interruzione delle trattive in sede Locale e manifestazione di protesta.

NOTA NR. 2:

Egregio Provveditore,
Preso atto delle motivazioni contenute nella missiva prot.n.544/Com del 03/06/2019, questa O.S ., non possono essere condivise, in quanto contrastano con il P.I.R. art. 7 e art. 6 P.I.L ., e l’Art. 9 dell’A.Q.N. .
E’ doveroso precisare che quanto sostenuto dall’Autorità Dirigente , non trova fondamento all’art. 8 del P.I.L. , nella quale prevede l’istituzione delle unità operative.
Infatti, le unità operative sono state previste nel P.I.L ., ma mai attuate per carenza di personale di Polizia Penitenziaria, sia nel ruolo Ispettori che Agenti /Assistenti come già comunicato nella missiva Si.N.A.P.Pe la prot.n. 67/SegNaz del 28/05/2019. Per quanto sopra si chiede al fine di garantire le pari opportunità professionali , di utilizzare giornalmente e/o mensilmente tutto il personale del ruolo ispettori in servizio presso il predetto istituto, dando comunicazione alle OO.SS., ed evitando malumori tra il personale , evitando una disparità di trattamento, nonché smentendo quanto vociferato all’interno dell’istituto, cioè che detta unità è stata inserita proprio per agevolare una O.S., cosa che noi del Si.N.A.P.Pe non crediamo, ribadendo la piena fiducia nell’operato dell’Autorità Dirigente, ma contestualmente le chiediamo di essere supe parts garantendo pari opportunità professionali a tutto il personale. Per quanto sopra , si invita il Dirigente Generale di Palermo , di dare le giuste disposizioni , nel rimuovere detta unità inserita in modo unilaterale presso il reparto Colloqui , e di dare le giuste determinazioni , cioè nel garantire le pari opportunità professionali a tutto il personale di Polizia Penitenziaria nel ruolo ispettori.
Si rappresenta che se le istanze del Si.N.A.P.Pe non troveranno i dovuti riscontri positivi , nostro malgrado saremo costretti ad attivare la commissione Arbitrale Regionale, nonché proclamare lo stato di Agitazione Locale, con l’interruzione delle trattive in sede Locale e manifestazione di protesta.