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Casa di Reclusione di Milano Bollate – studio dentistico – problematiche

Settembre 21, 2015 Sinappe 0 Comments

Egr. Sig. Direttore,
la scrivente Segreteria Nazionale, in riferimento a quanto in oggetto meglio
specificato, ritiene opportuno significarLe quanto segue.
Giova ricordare alla S.V.I. che la sicurezza sui luoghi di lavoro è
regolamentata dal Testo Unico 81 del 2008, che ha abrogato la precedente
legge 626.
In proposito, la giurisprudenza in materia stabilisce che: “Le particolari
esigenze connesse al Servizio penitenziario, riguardano evidentemente,
come del resto è sempre sembrato a seguito di una interpretazione logica
delle disposizioni legislative contenute nello stesso articolo, problemi di
organizzazione e di sicurezza interna alle strutture, non possono
assolutamente portare ad una sostanziale abrogazione di precise norme di
legge nonché all’azzeramento o alla compressione delle garanzie che la legge
riserva, senza differenza di sorta, a tutti i lavoratori ed a tutti i luoghi di
lavoro, nessuno escluso”.
Ne consegue pertanto che alla sicurezza dei luoghi di lavoro, pretesa a carico
dell’imprenditore privato, non può non essere richiesta anche a coloro che
nella pubblica amministrazione ricoprono un ruolo di responsabilità del tutto
simile a quello dell’imprenditore privato, rispetto delle norme che ancor più
deve pretendersi in una struttura carceraria, a tutela non solo del personale
che gestisce, ma anche di un lavoratore detenuto, quest’ultimo in ragione
della propria condizione di grave subalternità e di soggezione derivante dalla
carcerazione, non ha tutele di alcun genere, se non quella che deve
garantirgli la struttura e chi la dirige.
Appare pertanto evidente che in materia di sicurezza sul lavoro, un aspetto
senza dubbio importante risulta essere l’applicazione dell’ art. 4, comma 6,
D. Lgs. n. 626/1994, vale a dire la redazione della valutazione dei rischi per
la sicurezza e per la salute dei lavoratori, si chiede pertanto se tale
documento è stato elaborato.
In proposito, è pervenuta alla scrivente O.S. segnalazioni di rischio di
esposizione a radiazioni ionizzanti presso lo studio dentistico ubicato presso
il V° reparto detentivo.
Di recente, tale studio dentistico è stato dotato di un apparecchio di
radiografia panoramica (ortopantomografia), si tratta in sostanza di un
macchinario che produce un esame radiografico della panoramica delle
arcate dentarie, esponendo i pazienti e/o i lavoratori alle radiazioni
ionizzanti.
A tal proposito, si rappresenta che da una ricerca medica è emerso che le
radiografie dal dentista triplicano i rischi di tumori al cervello
(MENINGIOMA), infatti sono 3 volte più diffusi nei pazienti che si sono
sottoposti più di una volta all’anno a esami a raggi X alla bocca.
Trattandosi di un posto di lavoro nel quale viene svolta attività lavorativa sia
da parte dei detenuti che dei poliziotti, si chiede alla S.V.I. di voler riferire se
sono state rispettate quanto previsto dalle normative, in particolare:
• Se l’apparecchio installato è conforme alla legislazione nazionale, alla
Direttiva DM 93/42 D.lgs 46/97, al D.Lgs. 230/95 e successive integrazioni o
modificazioni.
• Se l’apparecchio installato è conforme alle norme CEI 62-5, 62-51.
• Se l’apparecchio installato ha rispettato la Direttiva dell’Unione Europea
sulla “compatibilità elettromagnetica” e “bassa tensione”.
• Se la Ditta ha provveduto alla relativa dichiarazione su apposito documento
dedicato, la dose al paziente ed all’operatore specificando condizioni e
metodo di misura.
• Se la Ditta ha provveduto a dichiarare la conformità del suo prodotto alle
normative vigenti.
• Se è stato rispettato l’Art. 12, comma 1 lett. a), D. Lgs. n. 626/1994 (se è
stato organizzato i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in
materia di pubblica sicurezza e gestione delle emergenze).
• Se è stato rispettato gli Artt. 35, comma 1, e 36, comma 1, D.Lgs.
n. 626/1994 (se all’interno dello studio dentistico risultano attrezzature
non idonee ai fini della sicurezza dei detenuti lavoratori).
• Se è stato rispettato l’Art. 267 D.P.R. n. 547/1955 (se gli impianti elettrici,
in tutte le loro parti costitutive, sono stati costruiti, installati e mantenuti in
modo da prevenire i pericoli derivanti da contatti accidentali con gli elementi
sotto tensione ed i rischi di incendio e di scoppio derivanti da eventuali
anormalità che si verifichino nel loro esercizio).
Si chiede altresì se la competente ASL è stata messa a conoscenza di tale
strumentalizzazione al fine di accertarne la dovuta conformità dal punto di
vista strutturale e sanitario.
Si chiede inoltre di conoscere se il responsabile 626/94, figura dotata di
funzioni di immediata supervisione del lavoro e di diretto controllo sulle
modalità esecutive della prestazione, si sia occupato degli sviluppi dell’opera
sopraindicata e della realizzazione del programma di lavoro, verificandone la
conformità.
Per quanto in narrativa, il Si.N.A.P.Pe Le chiede formalmente di verificare
attentamente il rispetto delle procedure e la legittimità dell’installazione del
macchinario, e di voler verificare se sussistono o meno gravi e palesi
violazioni delle regole vigenti, rammentando alla S.V.I. che è un dirigente di
una pubblica amministrazione, il quale nel caso di eventuale riscontro, è
tenuto a sanare nel più breve tempo possibile eventuali anomalie riscontrate.
In attesa di urgente riscontro sugli intendimenti di codesto Organo in merito
a quanto sopra esposto, si porgono distinti saluti.

Casa di Reclusione di Milano Bollate – studio dentistico – problematiche

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