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Decreto Rilancio – Estensione permessi legge 104/92 – Richieste delucidazioni

Maggio 28, 2020 Sinappe Comments Off

Egregio Direttore Generale,
nel D.L. n.34/2020, cd Decreto Rilancio, approvato lo scorso 19 maggio, con l’art.76 vengono integrati, anche per i mesi di maggio e giugno, i permessi retribuiti usufruibili ex articolo 33, legge 104/92, nella misura di dodici giornate.
Poste le modifiche apportate all’articolo 24 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 “Resta fermo che per il personale delle Forze di polizia, delle Forze armate, della Polizia penitenziaria e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il beneficio di cui al comma 1 si intende riconosciuto compatibilmente con le esigenze organizzative dell’ente cui appartiene e con le preminenti esigenze di interesse pubblico da tutelare (…)” molte Direzioni abbiano assunto una discrezionalità decisionale sproporzionata rispetto alla disposizione impartita.
Accade infatti, e numerose sono le lagnanze a tal proposito, che i Direttori d’Istituto penitenziario, prima ancora di ricevere le istanze di accesso al beneficio di cui sopra, abbiano emesso degli Avvisi o Ordini di Servizio con cui limitano ad 1, 2 o al massimo 3 giornate, il numero di permessi ex legge 104 concedibili ulteriormente a quelli regolari.
Giungendo finanche a vincolare la fruibilità a sopravvenute esigenze di assistenza al disabile “motivate e documentate” ed escludendo la possibilità di cumulare le assenze in un’unica mensilità.
A mero parere di chi scrive, una tale azione prescinde dalla disposizione normativa che chiede di riconoscere il beneficio de quo compatibilmente con le esigenze lavorative; in forma pregiudizievole infatti, le predette Direzioni hanno stabilito a monte l’impossibilità di concessione dei permessi legge, senza neanche conoscere l’entità delle richieste e la distribuzione di queste.
Si rammenta che nella circolare dipartimentale m_dg.GDAP.27/03/2020.0103424.U a Sua firma, relativa a quanto in oggetto (per i mesi di marzo ed aprile uu.ss.) si invitavano “i responsabili degli uffici, servizi ed istituti penitenziari a voler adottare misure idonee, anche straordinarie, atte ad un’utile programmazione in modo da garantire il soddisfacimento delle prerogative con modalità adeguate ad assicurare la funzionalità dei servizi essenziali ed indispensabili”.
Appare più che doveroso evidenziare come la concessione dei permessi legge 104 sia un beneficio per il disabile e non per il caregiving, e come pertanto la limitazione di tale permesso, incida negativamente su un’assistenza dovuta e riconosciuta dallo Stato, ancor più in uno stato emergenziale come quello attualmente vissuto.
Alla luce di ciò, si chiedono urgenti direttive da parte di codesto Superiore Ufficio, relativamente ad un’adeguata quanto legittima attuazione della legge, a tutela e garanzia dei lavoratori e soprattutto dei disabili, fruitori principi del beneficio de quo.