S I N A P P E

Please Wait For Loading

Via Tiburtina Valeria,km 22,300 00019 Tivoli Terme (RM) 349 3671300 info@sinappe.it

DG Personale – Legge 104 e scostamento dal piano di assistenza

Gennaio 27, 2021 Sinappe Comments Off

Esimio Direttore Generale, con riferimento ai contenuti della nota n. 17489 emanata dal Suo Ufficio il 18 gennaio u.s., la scrivente Organizzazione Sindacale, nel condividere appieno le determinazioni cui l’Amministrazione è approdata in relazione al diritto per il dipendente di fruire di permesso ex lege 104/92 anche nelle giornate programmate per la fruizione del congedo ordinario o del riposo settimanale, ritiene tuttavia che – nonostante lo sforzo ermeneutico compiuto teso ad uniformare l’applicazione della normativa sull’intero territorio nazionale – restino appese alcune questioni afferenti la materia e già oggetto di passata interlocuzione indirizzata a codesta Direzione Generale.

La questione afferisce alle modalità con le quali il dipendente può scostarsi dal piano di assistenza precedentemente comunicato alla propria Direzione; una questione riattualizzata dal richiamo che codesto Ufficio opera con la nota in commento alla circolare n. 0127143 del marzo 2011.

Nello specifico nella nota del 18 gennaio così si legge:
Sotto il profilo dell’ onere latamente probatorio che incombe sul dipendente che chieda tale sostituzione, si ritiene utile richiamare le disposizioni già impartite con la circolare n. 0127143, del 23 marzo 2011 , punto 4.1.2, lett. b ), a mente del quale una volta autorizzata la fruizione dei benefici, il dipendente è tenuto a presentare – un programma mensile di assistenza al disabile e, nel caso si verifichino condizioni eccezionali a causa delle quali il lavoratore, al fine di assicurare l’’assistenza dovuta, sia costretto a discostarsene, ogni utile documentazione giustificativa a sostegno…

Al fine di meglio inquadrare la questione, appare opportuna una breve ricostruzione storica:

  • con circolare n. 0365765 del 9/09/2010, paragrafo 7.2, il DAP disciplina (in aderenza agli sviluppi normativi) il “programma di assistenza” teso a rendere la programmazione del servizio razionale e funzionale ad una migliore organizzazione del lavoro; il tutto nel senso dell’opportunità, nell’interesse pubblico, di avere una cognizione preventiva del piano generale di richieste, in una sorta di collaborazione tra il dipendente e l’Amministrazione, mirata al buon andamento dell’attività lavorativa.
  • con circolare INPS n.45 del 1/03/2011, paragrafo 2.1, si introduce un nuovo concetto ovverosia l’obbligo di comunicazione preventiva “per quanto possibile” realizzando quella consapevolezza della difficoltà effettiva di aderire completamente ad una pianificazione mensile di assistenza in relazione ad un sostegno che non sempre si lega ad esigenze specifiche ed in quanto tali prevedibili e programmabili.
  • con circolare DAP n. 0127143 del 23/03/2011 si disciplina la possibilità di discostarsi dal programma di assistenza, salvo dimostrate situazioni di urgenza, così facendo ricadere sul richiedente un onere (effettivamente e non latamente) probatorio non richiesto dalla norma.

La disposizione madre lega il diritto al solo accertamento a monte dei requisiti (disabilità e vincolo di parentela) e non anche alla produzione di ulteriori documenti giustificativi che finiscono per coincidere, come l’esperienza ci insegna, con certificati medici estemporanei.

Per altro, a fronte della necessità di variare la programmazione di assistenza per sopravvenute esigenze del disabile (non necessariamente di carattere sanitario ma comunque ritenute rilevanti e non sempre facilmente documentabili) appare quantomeno privo di fondamento giuridico l’onere di produrre “certificazione” (si pensi alla necessità di accompagnare il disabile a far visita ad un parente gravemente malato).

Ritenuto dunque che il richiamo operato con la nota del 18 gennaio 2021 alla circolare del marzo 2011 nella parte relativa alle modalità di variazione del programma di assistenza (onere latamente probatorio) non chiarisca la questione relativa alla “giustificabilità” (certificazioni-dichiarazioni et similia) e che le Direzioni continuano a richiedere certificati (medici) a supporto delle richieste, si voglia segnatamente intervenire sul punto.

Certi dell’attenzione che vorrà riservarsi alla presente, si resta in attesa di
riscontro e si porgono distinti saluti