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II^ CASA DI RECLUSIONE MILANO BOLLATE – Caserma Agenti – Revoca della sospensione delle trattenute stipendiali e ripristino pagamento. Replica

Giugno 11, 2019 Sinappe Comments Off

Egregio Sig. Direttore,
la replica, a dir poco stringata e superficiale, pervenutaci con riferimento alla nostra nota nr. 215/SR del 22/05/2019 e pertinente a quanto in oggetto meglio specificato, non può che lasciarci del tutto insoddisfatti per le ragioni che si vanno di seguito ad esplicitare.
Duole in premessa evidenziare che la nota in parola è stata riscontrata solo dopo l’irragionevole lasso temporale di 17 giorni, il che già di per sé è intollerabile ed assolutamente incoerente con quanto previsto in tema di corretta gestione delle relazioni sindacali sia dall’ A.Q.N. che dagli accordi decentrati al cui disposto la S.V., quale rappresentante dell’Amministrazione Penitenziaria a livello periferico, ha l’ inderogabile obbligo di uniformarsi.
Entrando nel merito della controversia di cui trattasi, appare doveroso sottolineare, ove codesta Direzione non ne avesse ancora piena contezza, che il P.D.G. n. 1569 datato 11 marzo 2014, nel determinare i criteri per il calcolo delle quote forfettarie, fa essenzialmente riferimento alle unità abitative ad uso temporaneo di cui all’ art. 12 comma 1 del D.P.R. 314 del 2006 che, incontestabilmente, sono cosa ben diversa dagli alloggi collettivi di servizio menzionati dall’art. 12 comma 3 della medesima norma e tra i quali rientrano le stanze inserite nel blocco Caserma Agenti, ragion per cui si rende necessaria ed ineludibile un’attività ermeneutica finalizzata ad una corretta interpretazione del richiamato P.D.G. onde addivenire ad un’altrettanto corretta determinazione delle quote forfettarie da porre a carico dei fruitori degli alloggi collettivi di servizio di cui all’art. 12 comma 3 del D.P.R. 314 del 2006, le quali quote, ovviamente, non potranno essere identiche a quelle previste per le unità abitative ad uso temporaneo di cui all’art. 12 comma 1 per il semplice motivo che trattasi in quel caso di veri e propri appartamenti, con più stanze, le cui dimensioni complessive possono raggiungere e superare i 100 mq, mentre nel caso degli alloggi collettivi di servizio di cui all’art. 12 comma 3 si fa riferimento a stanze di piccole dimensioni con annesso bagno cui sono riconducibili gli alloggi inseriti nel blocco Caserma Agenti.
Orbene, pur prendendo atto del fatto che il sopraccitato P.D.G. nr. 1569 prevede il pagamento di una quota fissa di euro 15,00 per il consumo dell’acqua e pur non volendo contestare la tariffa di euro 0,15 per metro quadrato stabilita per lo smaltimento dei rifiuti, non è, invece, assolutamente accettabile che, con specifico riferimento ai consumi relativi all’energia elettrica ed al gas si applichi una quota forfettaria pari a 1,34 euro per metro quadrato in quanto tale quota, come espressamente precisato dal P.D.G. di cui trattasi, fa riferimento al valore medio dei consumi relativi alla superficie di un’abitazione di medie dimensioni pari a 100 mq, ovvero trattasi nella fattispecie delle unità abitative ad uso temporaneo di cui all’ art. 12 comma 1 del D.P.R. 314/2006 di conseguenza tale quota, sulla base di incontestabili principi logico-matematici, deve essere necessariamente ricalcolata ed adeguata secondo criteri proporzionali alle effettive dimensioni degli alloggi collettivi di cui all’ art. 12 comma 3 del D.P.R. 314/2006 ed ai conseguenti ridotti consumi che ne scaturiscono. Considerata l’evidenza che la matematica è una scienza esatta con regole predefinite ed incontestabili, a titolo esemplificativo, la scrivente O.S. intende precisare il corretto ammontare delle quote forfettarie che dovrebbero essere corrisposte per la fruizione esclusiva sia delle stanze singole che delle stanze triple inserite nel blocco Caserma Agenti, precisando che per entrambe le tipologie di stanze la quota forfettaria relativa al consumo di energia elettrica e di gas va calcolata tenendo conto che la somma di euro 1,34 per mq prevista nel P.D.G. 1569 è
parametrata al valore medio dei consumi relativi alla superficie di un’abitazione di 100 mq, di conseguenza, partendo da tale riferimento, la predetta somma va necessariamente ridimensionata in proporzione a quelle che sono le effettive dimensioni delle stanze della Caserma Agenti, applicando una semplice formula matematica.
Per quanto concerne le stanze singole, le cui dimensioni sono stimate essere di circa 17 mq, è necessario dividere la somma di euro 1,34 per 100, ovvero per i metri quadrati ai quali si fa riferimento nel P.D.G. di cui trattasi per stabilire il consumo medio unitario per mq, moltiplicando la cifra risultante da tale quoziente per 17, ovvero per le dimensioni espresse in mq delle stanze singole (1,34:100 x 17 = 0,2278), ottenendo in tal modo il consumo medio unitario per mq correttamente parametrato ad alloggi collettivi di servizio aventi una superficie di 17 metri quadrati anziché di 100.
La somma di euro 0,2278 così ottenuta va infine moltiplicata per il numero di mq della stanza (0,2278 x 17= 3,8726).
Il risultato di tale prodotto costituisce pertanto l’esatto (e corretto) importo della quota forfettaria complessiva da corrispondere per il consumo di acqua e gas relativamente alle stanze singole, al quale importo bisogna poi aggiungere la somma di euro 15 per il consumo forfettario dell’acqua e di euro 02,55 per lo smaltimento dei rifiuti (euro 0,15 x 17 mq = 02,55) per un totale di euro 21,4226 che è la quota forfettaria corretta da applicare per la fruizione delle stanze singole (3,8726 +15 + 02,55 = 21,4226).
Per quanto concerne le stanze triple, le cui dimensioni sono stimate essere di circa 33 mq, il procedimento da seguire è il medesimo, pertanto è necessario dividere la somma di euro 1,34 per 100, ovvero per i metri quadrati ai quali si fa riferimento nel richiamato P.D.G. per stabilire il consumo medio unitario per mq, moltiplicando la cifra risultante da tale quoziente per 33, ovvero per le dimensioni espresse in mq delle stanze triple (1,34:100 x 33 = 0,4422), ottenendo in tal modo il consumo medio unitario per mq correttamente parametrato ad alloggi collettivi di servizio aventi una superficie di 33 metri quadrati anziché di 100.
La somma di euro 0,4422 così ottenuta va infine moltiplicata per il numero di mq della stanza (0,4422 x 33= 14,5926). Il risultato di tale prodotto costituisce pertanto l’esatto (e corretto) importo della quota forfettaria complessiva da corrispondere per il consumo di acqua e gas relativamente alle stanze triple, al quale importo bisogna poi aggiungere la somma di euro 15 per il consumo forfettario dell’acqua e di euro 04,95 per lo smaltimento dei rifiuti (euro 0,15 x 33 mq = 04,95) per un totale di euro 34,5426 che è la quota forfettaria corretta da applicare per la fruizione delle stanze triple (14,5926 + 15 + 04,95 = 34,5426). Alla luce di quanto esposto in narrativa ed a tutela dei diritti di tutto il personale di Polizia Penitenziaria, in attesa che il T.A.R. Lazio si esprima sull’istanza cautelare di sospensiva e successiva revoca della Circolare Dipartimentale in oggetto meglio specificata e degli atti conseguenti, la scrivente O.S. con la presente nota chiede formalmente alla S.V. di procedere all’immediata rideterminazione delle quote forfettarie poste a carico sia degli occupanti delle stanze singole che degli occupanti delle stanze triple della Caserma Agenti, stabilendo che i relativi importi complessivi ammontino rispettivamente ad euro 21,42 per quanto concerne la fruizione delle stanze singole e ad euro 34,54 per quanto concerne la fruizione delle stanze triple, applicando cosi correttamente quanto stabilito dal P.D.G. n. 1569 datato 11 marzo 2014, nel pieno rispetto del proporzionale ridimensionamento delle rispettive quote ottenuto con la semplice applicazione di elementari formule logico-matematiche, considerato che le precedenti quote sono palesemente sovradimensionate in quanto calcolate facendo riferimento al consumo medio unitario per mq riferito ad appartamenti delle dimensioni di 100 metri quadrati.
Si ribadisce che ogni richiesta di pagamento superiore alle precitate somme verrà considera ta indebita ed illegittima e pertanto sarà oggetto di separato ed ulteriore contenzioso.