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NOTA CONGIUNTA – PRAP FIRENZE – avviso di servizio n. 24 del 16/06/21019 CC Pisa – invio del personale P.P. al DSS Prap Toscana Umbria prot. n. 29177.1 del 8/7/2019

Luglio 19, 2019 Sinappe Comments Off

Esimio Provveditore,
le scriventi OO.SS. dopo quanto nuovamente affrontato durante l’incontro sindacale tenutosi in data 17 u.s. presso il Suo ufficio, con la presente chiedono un ulteriore celere intervento che ripristini la corretta attuazione della circolare DIFESAN n. 005000 del 09.03.2007 , circolare MINISTERO DELLA GIUSTIZIA N. 0054841 DEL 08.02.2011, circolare STATO MAGGIORE DELLA DIFESA n 994454 del 27.06.2018 e delle recentissime direttive, avente prot. n. 29177.1 del 08.07.2019, emanate dall’Ufficio del Personale di codesto PRAP in materia di competenze del DSS della Casa Circondariale di Pisa. Quanto richiesto in considerazione, non solo del confronto sulla materia che peraltro ha indicato una univoca visione applicativa delle predette direttive, ma da quanto già affrontato dal Provveditore della Regione Toscana, dott. Carmelo Cantone, che nel 2014 aveva emanato apposita direttiva i cui riferimenti sono prot. n. 6447/II del 13.02.2014, che è stata consegnata in copia al Dirigente dell’Ufficio del Personale durante l’incontro del giorno 17.u.s., con la quale aveva ben disciplinato le competenze del DSS indicate delle circolari  2007 e 2011 della Difesa. La direttiva del dott. Cantone del 2014, tra l’atro, è stata inviata anche al Dipartimento
dell’Amministrazione Penitenziaria – Direzione Generale del Personale e della Formazione – Missione per la Gestione dei Trattamenti Previdenziali – Settore Amministrativo Sanitario del Personale di Polizia Penitenziaria che ad oggi non mai mosso alcuna eccezione in merito alle decisioni assunte con detta provveditoriale che, quindi, tutt’oggi rimane vigente. Infine si segnala che il DSS della CC di Pisa, dopo la disposizione n. 24 del 19 giugno 2019 del Direttore della CC di Pisa, sta negando giorni di convalescenza al personale inviato a visita e sembra che stia affermando che queste sono le disposizioni del Dirigente dell’Istituto e quindi se si necessità di ulteriore periodo di assenza dal servizio, perché ritenuto ancora non idoneo al servizio, ci si dovrà recare dal proprio medico curante o specialista per farsi  certificare ulteriore periodo di assenza dal lavoro.
Quanto sopra si verifica in chiara violazione di tutte le citate direttive e di quanto emerso dal confronto del giorno 17.07.2019.