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Oggetto: Piano di mobilità nazionale – Congedo straordinario per trasferimento – Trasferimento ad altra sede del personale assegnato con legge 104

Luglio 30, 2021 Sinappe Comments Off

Esimio Direttore Generale,
l’indizione del piano di mobilità da ultimo varato ha portato con sé un paio di questioni che si portano alla Sua attenzione al fine di omogeneizzare il trattamento sull’intero territorio, evitando interpretazioni variabili capaci di penalizzare i destinatari
Il primo focus attiene alle tempistiche per la fruizione del congedo straordinario per trasferimento.
Nel recente passato, il provvedimento di trasferimento indicava espressamente il periodo di fruibilità (per prassi fissato al 31 dicembre dell’anno di riferimento), tracciando una finestra temporale entro la quale il personale poteva organizzare il proprio trasloco senza necessità di fornire prova alcuna delle necessità sottese.
I provvedimenti di cui si discute rimandano unicamente alle disposizioni della circolare del 1996 che prevede o la fruizione contemporanea (per la quale non è prevista l’esibizione di documentazione a supporto) o la fruizione differita (supportata da prova documentale).
Se si considera che i provvedimenti in commento si perfezionano in pieno piano ferie, al fine di evitare il concentrarsi delle domande di fruizione del congedo per trasferimento tutte nello stesso periodo, sarebbe auspicabile l’indicazione di una finestra temporale, come accadeva negli anni passati, che possa trattarsi al pari di una “fruizione contemporanea” senza necessità di esibire documentazione a supporto della richiesta.
Il secondo focus attiene ai provvedimenti di trasferimento che interessano il personale assegnato ad altra sede con legge 104/92.
Stando alle indicazioni degli Uffici preposti, il predetto personale dovrà dare corso al trasferimento prendendo fisicamente possesso della nuova sede e successivamente avanzare nuovamente istanza di assegnazione ex lege 104/92; istanza che sarà soggetta nuovamente a valutazione solo se la nuova sede risulta ubicata ad una distanza superiore ai 90 km dal domicilio del disabile.
Una tale procedura, ove confermata, risulterebbe alquanto farraginosa e comporterebbe un aggravio di lavoro per l’Ufficio competente, oltre che un inopportuno disagio per il personale interessato.
Molto più agevole risulterebbe una virtuale presa in carico del soggetto presso la nuova sede, continuando la permanenza fisica nella sede oggetto di assegnazione ex 104/92.
In ragione della incidenza immediata delle questioni rappresentate sui profili giuridici/amministrativi del personale trasferito, si auspica un riscontro a vista della presente o la pubblicazione di immediate indicazioni nel senso su indicato.