S I N A P P E

Please Wait For Loading

Via Tiburtina Valeria,km 22,300 00019 Tivoli Terme (RM) 349 3671300 info@sinappe.it

Sistemi di videosorveglianza – Limiti invalicabili da non oltrepassare

  • In Evidenza Sistemi di videosorveglianza – Limiti invalicabili da non oltrepassare

Sistemi di videosorveglianza – Limiti invalicabili da non oltrepassare

Febbraio 19, 2024 Sinappe Comments Off

Sig. Presidente, Autorità in indirizzo

la questione che questa Organizzazione Sindacale vuole portare all’attenzione di codesti Superiori uffici concerne la segnalazione pervenuta dai nostri rappresentanti sindacali distribuiti sul territorio nazionale su una situazione di importante rilievo.

La videosorveglianza nei luoghi di lavoro è un tema dibattuto ed attuale rispetto al quale appare forte la tensione con il diritto alla privacy; tensione che esige regolamentazione dettagliata delle modalità di effettuazione.

Occorre rappresentare che benché l’esigenza di garantire sicurezza all’interno degli istituti sia un elemento imprescindibile, la tutela del lavoratore non è da considerarsi di secondaria importanza.       L’art. 4, comma 1, lettera l) dell’Accordo Nazionale Quadro, recita testualmente: “Resta fermo il DIVIETO di utilizzo degli strumenti tecnologici e degli impianti di video sorveglianza per il controllo a distanza dei lavoratori”.

Partendo sicuramente dall’assunto che la sicurezza all’interno di un istituto penitenziario deve rivestire carattere primario e questo fine si realizza anche attraverso il controllo dei vari ambienti detentivi per mezzo di questi strumenti tecnologici, non si riesce a comprendere la ratio per la quale parrebbe che alcuni Direttori e Comandanti abbiano adottato un sistema “parallelo” di controllo sul Personale di Polizia penitenziaria.

Nello specifico sembrerebbe che, avvalendosi dell’uso dei sistemi di videosorveglianza, si proceda alla contestazione di rapporti disciplinari al personale, rilevando attraverso le immagini del circuito interno le infrazioni confutabili.

Lo Statuto dei Lavoratori consente l’utilizzo di dispositivi per il controllo a distanza dei lavoratori solo ed esclusivamente per “esigenze organizzativo-produttive, per la sicurezza sul lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale”. In linea con le indicazioni del Garante della Privacy, vieta tassativamente la videosorveglianza professionale al solo scopo di controllare il lavoro e i comportamenti dei dipendenti.

Pertanto, tenuto conto delle disposizioni emanate in materia, si chiede alle SS.LL. che venga approfondita la situazione evidenziata e soprattutto che venga emanata una normativa chiarificatrice, valida per tutti gli istituti e uffici periferici, sui limiti di tale modalità di ispezione/controllo all’interno degli ambienti lavorativi – con speciale riguardo a quelli intramurari; altresì, si chiedono quali siano i tempi di conservazione delle registrazioni e chi, e come, può farne accesso.

Al fine di tutelare i lavoratori garantendo idonei ambienti di lavoro, si resta in attesa di un cortese e risolutivo riscontro, assicurando il personale sul fatto che i rapporti disciplinari elevati con dette modalità, verranno archiviati.