Utilizzazione del personale del Corpo di Polizia Penitenziaria invalido. Transito in altri ruoli dell’amministrazione penitenziaria o di altre amministrazioni dello Stato (articolo 75 e seguenti del decreto legislativo 30 ottobre 1992 numero 443) – RICHIESTA INTEGRAZIONE: previsione di transito nei “ruoli tecnici”
Esimio Direttore Generale, Con la nota numero 0384057.U del 19 ottobre 2021 codesto ufficio ha inteso aggiornare le precedenti indicazioni operative in relazione alla materia in oggetto, alla luce del costante orientamento giurisprudenziale con soccombenza dell’Amministrazione. L’aggiornamento in questione, per il quale non v’è più l’alternatività nella scelta fra altre amministrazioni dello stato o gli altri ruoli della polizia penitenziaria, appare pressoché doveroso proprio in ottemperanza ai principi che il “diritto vivente” sta sancendo in tema di tutela di quello che viene catalogato come un “diritto soggettivo” del dipendente al mantenimento del posto di lavoro. L’attività di adeguamento, tuttavia, non risulta esaustiva poiché pare non considerarsi ulteriore pronuncia del Consiglio di Stato, la n. 03583/2021, che cristallizza la facoltà del dipendente invalido di optare per il transito all’interno dei ruoli tecnici della medesima Amministrazione, come per altro già accade per la Polizia di Stato. Per quanto sopra, si voglia provvedere ad integrare le disposizioni operative nel senso innanzi indicato.
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Utilizzazione del personale del Corpo di Polizia Penitenziaria invalido. Transito in altri ruoli dell’amministrazione penitenziaria o di altre amministrazioni dello Stato (articolo 75 e seguenti del decreto legislativo 30 ottobre 1992 numero 443) – RICHIESTA INTEGRAZIONE: previsione di transito nei “ruoli tecnici”
Esimio Direttore Generale,
Con la nota numero 0384057.U del 19 ottobre 2021 codesto ufficio ha inteso aggiornare le precedenti indicazioni operative in relazione alla materia in oggetto, alla luce del costante orientamento giurisprudenziale con soccombenza dell’Amministrazione.
L’aggiornamento in questione, per il quale non v’è più l’alternatività nella scelta fra altre amministrazioni dello stato o gli altri ruoli della polizia penitenziaria, appare pressoché doveroso proprio in ottemperanza ai principi che il “diritto vivente” sta sancendo in tema di tutela di quello che viene catalogato come un “diritto soggettivo” del dipendente al mantenimento del posto di lavoro.
L’attività di adeguamento, tuttavia, non risulta esaustiva poiché pare non considerarsi ulteriore pronuncia del Consiglio di Stato, la n. 03583/2021, che cristallizza la facoltà del dipendente invalido di optare per il transito all’interno dei ruoli tecnici della medesima Amministrazione, come per altro già accade per la Polizia di Stato.
Per quanto sopra, si voglia provvedere ad integrare le disposizioni operative nel senso innanzi indicato.
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