S I N A P P E

Please Wait For Loading

Via Tiburtina Valeria,km 22,300 00019 Tivoli Terme (RM) 349 3671300 info@sinappe.it

CASA CIRCONDARIALE DI MESSINA – Richiesta Verifica e chiarimenti gestione servizi di traduzione e scorte da parte del personale di Polizia Penitenziaria in servizio presso il N.T.P.

Ottobre 17, 2016 Sinappe 0 Comments

Egregio Provveditore,
questa O.S., e venuta a conoscenza del personale operante presso il Nucleo di
Messina , di una serie di comportamenti anomali tenuti nell’espletamento del
servizio da parte del Coordinatore N.T.P, sia nella gestione dei servizi, che
nell’interlocuzione con il personale subordinato, con la logica conseguenza che
tali comportamenti spesso sconfinano nel non applicare le normative di leggi
vigente in materia, e per le motivazioni che di seguito verranno esposti nei
seguenti PUNTI.
1. Si chiede di chiarire le motivazioni che inducono il Coordinatore del
Nucleo.T.P., che spesso presta servizio all’interno degli Uffici senza
indossare la divisa.
2. Sembrerebbe che spesso si rivolge al personale in servizio utilizzando il
dialetto siciliano con un linguaggio scurrile, in particolare pone in essere
una sconsiderata gestione dei servizi, assumendo un comportamento del
tutto impertinente nelle relazioni interlocutorie con il personale che tale
comportamento può solamente alimentare ansia e mettendo in
discussione la serenità lavorativa di tutti i dipendenti.
3. Si chiede di verificare e chiarire se il Coordinatore N.T.P., svolgendo
servizio di ufficio e successivamente recandosi presso la M.O.S., per la
consumazione del pasto, lo stesso recupera il tempo previsto per la
consumazione, da come previsto dalla normativa vigente.
4. Si chiede di verificare e chiarire quali sono state le motivazioni che anno
indotto il Coordinatore nel far effettuare nel mese di settembre su 13
giorni lavorativi ben 33 ore di lavoro straordinario ad alcune unità di
Polizia Penitenziaria.
5. Si chiede di verificare e chiarire le motivazioni che anno indotto il
Coordinatore nel non applicare quanto previsto dal Par. 35 del Nuovo
Modello Operativo che al co. 2 lett. F) in relazione all’organizzazione delle
traduzioni su strada, nella quale prevede che ciascun autista non può
essere impiegato alla guida per più di nove ore.
Parrebbe che in data 10.09.2016 sia stato programmato un turno di
servizio che prevedeva una traduzione su strada per un percorso di circa
540 km A/R, inizio turno ore 06.30 fine turno 19.50, per quell’occasione il
Coordinatore ha programmato il servizio con un unico componente della
scorta con le mansioni di autista, non prevedendo alcun ricambio, anche in
virtù che gli altri componenti della scorta, sebbene fossero autisti, erano
impiegati in quel servizio con altre diverse mansioni.
6. Sembrerebbe che in data 30.09.2016, sia stato organizzato un altro
servizio analogo a quanto sopra con inizio turno ore 8.00 e fine turno
22.45, con le stesse modalità di prima. Parrebbe che nel primo caso era
stata prevista una pattuglia della Polizia Penitenziaria al seguito ed
armamento di reparto da come previsto dalla normativa vigente, nel
secondo no.
E’ è doveroso precisare che in entrambi i casi, si trasportavano detenuti
ad alta sicurezza, al contrario invece accade che, in occasione di un altro
servizio di traduzione su strada che prevedeva un percorso di circa 200 km
A/R sono stati impiegati due autisti, uno alla guida ed un di ricambio,
pertanto non si riesce a comprendere la differenziazione nella
programmazione dei servizi e delle traduzioni.
Vorremmo rammentare che quanto sopra viola e contrasta con quanto
previsto dall’art. 174 C.D.S e delle norme relative al trasporto su strada
stabilite dal regolamento europeo 561/2006, entrato in vigore in Italia ad
aprile del 2007, ideato per armonizzare le condizioni di concorrenza,
migliorare la sicurezza stradale e le condizioni di lavoro degli operatori del
settore. Il punto più importante del regolamento, valido sulle strade
dell’Unione europea, riguarda le ore di guida e di riposo. Il Regolamento
CEE sulla materia dei tempi di guida e di riposo per i veicoli di massa
complessiva superiore a 35 quintali che sviluppano una velocità superiore a
30 km orari è sanzionato dall’articolo 174 del Codice della Strada e
prescrive che il periodo di guida giornaliero (cioè il tempo di guida compreso
tra due periodi di riposo) non deve superare le 9 ore, salvo la possibilità di
estenderlo per un massimo di due volte alla settimana a 10 ore. Dopo un
periodo di guida di 4 ore, il conducente del veicolo deve effettuare una
interruzione di 45 minuti a meno che non inizi un periodo di riposo; però
l’interruzione di 45 minuti può essere sostituita da interruzioni di almeno 15
minuti ciascuna, intercalate nel periodo di guida sempre di 4 ore. Durante le
interruzioni il conducente non può eseguire altri lavori e le stesse
interruzioni non devono essere conteggiate come riposo giornaliero. Questo
significa che durante il periodo di riposo il personale che svolge le mansioni
di autista non può essere impiegato per la sorveglianza del detenuto, ma
dovrebbe essere libero da ogni mansione proprio per garantire il recupero
psico – fisico, parrebbe che così non è stato.
6. Violazione di quanto previsto dal Modello Operativo Par §12 – REIMPIEGO
DELLA SCORTA.
Nelle traduzioni il reimpiego della scorta è obbligatorio quando: il rientro in
sede sia previsto entro dodici ore dall’inizio del turno di servizio originario
non superi le 9 ore di servizio consecutive con la presenza del detenuto a
bordo, ed al personale sia garantita la consumazione del pasto spettante. Ai
fini del reimpiego, se la destinazione del detenuto o internato non coincida
con la sede di servizio della scorta da reimpiegare, ovvero comporti
deviazioni rispetto al tragitto previsto, l’U.S.T. del Provveditorato di
appartenenza della scorta da reimpiegare pianifica la traduzione, o
prevedendo la corrispondenza, nei modi stabiliti, con altra adeguata scorta,
oppure richiedendo all’ufficio competente l’assegnazione temporanea, per
sosta o pernotto, del traducendo presso l’istituto in itinere più idoneo. In
quest’ultimo caso, l’U.S.T. territorialmente competente dispone la
prosecuzione della traduzione sino alla destinazione finale del traducendo.
Appare chiaro che nessuna di queste disposizioni è stata rispettata
nell’organizzazione di questi servizi che sono stati già programmati con
durata pari a 12 ore senza essere stato previsto alcun reimpiego.
7. Sembrerebbe che i giubotti antiproiettili in uso sono oramai vecchi e
obsoleti in quanto scaduti e di fatto inutilizzabili, da come si può rilevare
dal lotto di fabbricazione è tra il 2004/2005,e La durata degli stessi è
di 5 anni.
Appare chiaro che se quanto segnalatoci risultasse a verità, saremmo in
presenza di gravi violazioni di normative e leggi, con grosse responsabilità da
parte dei diretti interessati, con la logica conseguenza che tali modus operanti,
metterebbero in serio rischio la sicurezza del personale di Polizia Penitenziaria,
l’utenza detentiva, nonché i cittadini stessi.
Per quanto in narrativa, si ribadisce di avviare un’indagine ispettiva interna da
parte del superiore ufficio, al fine di accertare quanto segnalatoci risulta a
verità, e di conseguenza opporre i dovuti correttivi e/o sanzionare i diretti
responsabili, e non sottovalutando la rimozione degli stessi dagli incarichi
rivestiti.
Si resta in attesa di un cortese urgente riscontro.

CASA CIRCONDARIALE DI MESSINA – Richiesta Verifica e chiarimenti gestione servizi di traduzione e scorte da parte del personale di Polizia Penitenziaria in servizio presso il N.T.P.

leave a comment