Sig. Provveditore,
l’istituto del riposo compensativo costituisce una soluzione alternativa alla
retribuzione monetaria del lavoro straordinario prestato dal Personale di Polizia Penitenziaria.
La norma stabilisce infatti che è facoltà del dipendente chiedere turni di riposo compensativo, in luogo del pagamento delle prestazioni straordinarie rese su base mensile anche se remunerabili in ragione degli stanziamenti. Il riposo compensativo deve essere concesso nel giorno indicato dal richiedente. Quando ostino esigenze di servizio, adeguatamente motivate per iscritto, l’Amministrazione concorderà con
l’interessato la fruizione in altra data.
Tenuto conto delle esigenze del servizio e della richiesta del dipendente, il riposo compensativo deve essere fruito entro due mesi da quello in cui le prestazioni sono state effettuate.
Salvo diversa richiesta del dipendente, qualora obiettive esigenze impongano che il dipendente sia chiamato a prestare servizio in giornata festiva, ad esso spetta l’attribuzione di un riposo compensativo da effettuare in giornata festiva.
Fatta questa premessa, unità di polizia penitenziaria in servizio presso il Nucleo Provinciale di Milano si sono rivolte alla scrivente O.S. per lamentare il fatto che il responsabile della suddetta struttura avrebbe corrisposto loro dei riposi compensativi d’ufficio e quindi mai richiesti, contravvenendo in tale modo a quanto disposto dalla normativa pattizia.
Tale imposizione parrebbe essere scaturita da un errore commesso dall’Ufficio Servizi nello sviluppare il piano ferie natalizie (congedo e/o riposi spettanti), pertanto al fine di rimediare allo sbaglio amministrativo, si sarebbe provveduto d’ufficio, senza interpellare il personale interessato che avrebbe potuto in tale modo scegliere tra scalare ore di lavoro straordinario o congedo ordinario.
Nel caso di specie, si ribadisce che la scelta di voler usufruire o meno del riposo compensativo spetta esclusivamente al dipendete, si tratta infatti di un diritto imprescindibile del lavoratore e non certo del Comandante del Nucleo Provinciale di Milano.
Alla luce pertanto dei fatti sopra esposti, se ciò dovesse effettivamente corrispondere a realtà, risulterebbe una condotta alquanto grave e irresponsabile oltre che contraria ai vigenti dispositivi in materia, per questa ragione si chiede alla S.V. di volere verificare formalmente quanto è realmente accaduto.
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NUCLEO PROVINCIALE DI MILANO – Violazione art. 11 A.N.Q. – Richiesta chiarimenti
Sig. Provveditore,
l’istituto del riposo compensativo costituisce una soluzione alternativa alla
retribuzione monetaria del lavoro straordinario prestato dal Personale di Polizia Penitenziaria.
La norma stabilisce infatti che è facoltà del dipendente chiedere turni di riposo compensativo, in luogo del pagamento delle prestazioni straordinarie rese su base mensile anche se remunerabili in ragione degli stanziamenti. Il riposo compensativo deve essere concesso nel giorno indicato dal richiedente. Quando ostino esigenze di servizio, adeguatamente motivate per iscritto, l’Amministrazione concorderà con
l’interessato la fruizione in altra data.
Tenuto conto delle esigenze del servizio e della richiesta del dipendente, il riposo compensativo deve essere fruito entro due mesi da quello in cui le prestazioni sono state effettuate.
Salvo diversa richiesta del dipendente, qualora obiettive esigenze impongano che il dipendente sia chiamato a prestare servizio in giornata festiva, ad esso spetta l’attribuzione di un riposo compensativo da effettuare in giornata festiva.
Fatta questa premessa, unità di polizia penitenziaria in servizio presso il Nucleo Provinciale di Milano si sono rivolte alla scrivente O.S. per lamentare il fatto che il responsabile della suddetta struttura avrebbe corrisposto loro dei riposi compensativi d’ufficio e quindi mai richiesti, contravvenendo in tale modo a quanto disposto dalla normativa pattizia.
Tale imposizione parrebbe essere scaturita da un errore commesso dall’Ufficio Servizi nello sviluppare il piano ferie natalizie (congedo e/o riposi spettanti), pertanto al fine di rimediare allo sbaglio amministrativo, si sarebbe provveduto d’ufficio, senza interpellare il personale interessato che avrebbe potuto in tale modo scegliere tra scalare ore di lavoro straordinario o congedo ordinario.
Nel caso di specie, si ribadisce che la scelta di voler usufruire o meno del riposo compensativo spetta esclusivamente al dipendete, si tratta infatti di un diritto imprescindibile del lavoratore e non certo del Comandante del Nucleo Provinciale di Milano.
Alla luce pertanto dei fatti sopra esposti, se ciò dovesse effettivamente corrispondere a realtà, risulterebbe una condotta alquanto grave e irresponsabile oltre che contraria ai vigenti dispositivi in materia, per questa ragione si chiede alla S.V. di volere verificare formalmente quanto è realmente accaduto.
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